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Sentenza

Sentenza del 04/06/2018 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, revocando all’associazione il regime fiscale agevolato e imponendo il regime ordinario. La contestazione riguardava il mancato rispetto dell’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, poiché l’associazione aveva effettuato prelievi e pagamenti in contanti per importi superiori a 516,45 euro, anziché utilizzare strumenti tracciabili. L’Ufficio contestava inoltre carenze nella conservazione della documentazione e irregolarità dichiarative. L’associazione sosteneva che i prelievi erano stati utilizzati per pagamenti istituzionali a giocatori, allenatori, magazzinieri e dirigenti, documentati da quietanze, e che non vi erano intenti evasivi o elusivi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado favorevole all’associazione. Il Collegio ha ritenuto che la violazione dell’obbligo di tracciabilità fosse meramente formale e non potesse determinare, in assenza di abusi concreti e quando le operazioni risultino documentate e verificabili, la decadenza dal regime agevolato della legge 398/1991. Ha inoltre considerato rilevante l’abrogazione dell’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 ad opera del D.Lgs. n. 158/2016, ritenendo applicabile il principio del favor rei previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997. La violazione può quindi comportare soltanto la sanzione specifica prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, e non la perdita automatica delle agevolazioni. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 25, comma 5, legge 13 maggio 1999, n. 133

    I versamenti e i pagamenti di importo superiore a lire 1.000.000, pari a 516,45 euro, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali.

    La norma imponeva la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie delle associazioni sportive dilettantistiche. Secondo la sentenza, la sua violazione, se meramente formale e non accompagnata da abusi, non comporta automaticamente la decadenza dal regime agevolato.

  • Legge 2 dicembre 1991, n. 398

    Prevede un regime fiscale e contabile agevolato per determinati enti e associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i requisiti previsti, tra cui l’affiliazione a una federazione sportiva e il rispetto del limite di proventi.

  • Art. 5, comma 4, D.M. n. 473/1999

    Richiamato dall’Ufficio in relazione all’obbligo di conservazione della documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti dell’associazione.

  • Art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    A seguito dell’abrogazione dell’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, la violazione dell’obbligo di tracciabilità comporta la sanzione amministrativa specifica prevista da tale disposizione, senza automatica perdita delle agevolazioni fiscali.

  • Art. 19, D.Lgs. n. 158/2016

    Ha abrogato la disposizione che collegava la violazione dell’obbligo di tracciabilità alla decadenza dai benefici fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • Art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    In applicazione del principio del favor rei, la disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta può applicarsi anche alle violazioni commesse anteriormente, se il procedimento non è definito.

  • Art. 10, legge n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente

    Richiamato dall’associazione a sostegno dei principi di buona fede e affidamento del contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.

  • Art. 29, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall’Agenzia delle Entrate per chiedere la riunione dei giudizi connessi per oggetto e soggetti.

Massime di principio

  • La violazione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria non determina necessariamente la decadenza dal regime fiscale agevolato: occorre verificare se si tratti di una violazione solo formale oppure se abbia impedito i controlli o rivelato operazioni inesistenti, abusive o non istituzionali.
  • La documentazione delle spese, come quietanze complete, ricevute, registrazioni contabili e corrispondenza tra prelievi e pagamenti, può dimostrare la destinazione effettiva delle somme e ridurre il rischio di contestazioni sostanziali.
  • Per mantenere un regime agevolato non è sufficiente rispettare i requisiti soggettivi, come affiliazione sportiva e limite di ricavi: è comunque necessario conservare una contabilità coerente e documentare le operazioni finanziarie.
  • Le modifiche normative più favorevoli in materia sanzionatoria possono applicarsi retroattivamente ai procedimenti non ancora definiti, in base al principio del favor rei.
  • L’amministrazione finanziaria deve considerare la finalità sostanziale della disciplina antielusiva: una contestazione fondata esclusivamente su irregolarità formali, in assenza di evasione o abuso concretamente dimostrati, può non giustificare la revoca integrale delle agevolazioni.
  • La decisione riguarda la disciplina e le norme applicabili al caso esaminato; non esclude che violazioni gravi, ripetute o accompagnate da documentazione inattendibile possano invece condurre alla perdita del regime agevolato.

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