Sentenza del 04/06/2018 n. 1125 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento fondato su un processo verbale di constatazione, con il quale erano state recuperate maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni. Contestava, tra l'altro, la ricostruzione negativa del conto cassa, il recupero dei compensi corrisposti a un associato in partecipazione, le rettifiche inventariali per differenze ponderali tra prodotto lavorato, scarti e prodotto finito, la minusvalenza relativa alla cessione di un macchinario, gli affitti passivi, i rimborsi di pedaggi e spese di rappresentanza, i costi di manutenzione su immobili di terzi, le variazioni IVA relative a clienti sottoposti a procedura concorsuale e le multe sui mezzi di trasporto. La Cassazione aveva annullato la precedente decisione della CTR per motivazione insufficiente, disponendo il rinvio.
La decisione
La CTR in sede di rinvio ha accolto solo una parte delle doglianze della società, ritenendo documentati e legittimi i compensi corrisposti all'associato in partecipazione per attività tecniche e di sicurezza. Ha invece confermato la legittimità dell'accertamento per il conto cassa, la minusvalenza sul macchinario, gli affitti passivi, le spese di manutenzione del locale di terzi, la detrazione IVA relativa ai crediti verso clienti falliti, le multe e soprattutto le rettifiche inventariali. In particolare, ha ritenuto non adeguatamente provata la tesi dell'evaporazione di circa 1.000 kg di acqua al giorno in un impianto a ciclo chiuso, qualificando la differenza di magazzino come cessioni non contabilizzate. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese di lite per ciascuno dei quattro gradi di giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per grado oltre accessori.
Norme richiamate
Articoli 1576 e 1593 del Codice civile
Nell'ambito del rapporto qualificato come locazione, l'ordinaria manutenzione grava sul conduttore, mentre le opere qualificabili come addizioni sono soggette alla disciplina dell'art. 1593 c.c.; i relativi costi non sono automaticamente deducibili come spese ordinarie.
Articolo 26 del D.P.R. 633/1972
Secondo la disciplina applicabile alle procedure concorsuali anteriori alla modifica normativa, la variazione in diminuzione dell'IVA per crediti insoluti era subordinata alla certezza dell'infruttuosità della procedura concorsuale, salvo i limiti derivanti dal diritto dell'Unione europea.
Legge 28 novembre 2015, n. 208
Ha modificato la disciplina della rettifica IVA per mancato pagamento, consentendo in determinate condizioni la variazione già dall'apertura della procedura concorsuale; la decisione precisa però che tale regime non si applica alle procedure anteriori alla data prevista dalla legge.
Articolo 11, parte C, paragrafo 1, comma 2, della Sesta Direttiva IVA
"Uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni."
Il diritto dell'Unione impedisce di subordinare indefinitamente la riduzione della base imponibile alla chiusura di una procedura concorsuale eccessivamente lunga; tuttavia, secondo la pronuncia, tale principio richiede il coordinamento con l'ordinamento interno.
Cassazione n. 9264/2007
È stata richiamata dalla contribuente a sostegno della possibilità di remunerare, nell'ambito di un rapporto di associazione in partecipazione, prestazioni ulteriori di natura tecnica e organizzativa, purché effettivamente documentate.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario è essenziale contestare direttamente l'avviso di accertamento, anche quando le doglianze riguardano il processo verbale di constatazione richiamato per relationem; le censure devono essere specifiche e adeguatamente documentate.
- Una perizia di parte può essere valutata dal giudice, ma non è sufficiente da sola se presenta stime opinabili, campionamenti limitati o ammette l'impossibilità di quantificare con precisione il fenomeno dedotto.
- Le differenze inventariali rilevanti, accompagnate da carenze nella documentazione dei cicli di lavorazione, possono essere qualificate dall'Amministrazione come indizio di vendite non contabilizzate; spetta al contribuente fornire una spiegazione tecnica concreta, coerente e verificabile.
- I costi aziendali devono essere provati nella loro effettività, inerenza e riferibilità all'attività d'impresa. La mera qualificazione dell'errore come formale o di modesta entità non elimina l'onere probatorio.
- La qualificazione giuridica di un contratto dipende dal contenuto effettivo e dalla documentazione disponibile, non dal nome utilizzato dalle parti. Espressioni commerciali o atecniche non bastano a dimostrare l'esistenza di un contratto tipico.
- La remunerazione di un associato in partecipazione per attività ulteriori rispetto alla partecipazione agli utili può essere riconosciuta se tali attività sono previste o compatibili con il rapporto e risultano concretamente provate da contratto, qualifiche, nomine e documentazione operativa.
- Per le note di variazione IVA relative a clienti assoggettati a procedure concorsuali occorre verificare la disciplina temporale applicabile alla data di apertura della procedura; le regole più favorevoli introdotte successivamente non sono automaticamente retroattive.
- In sede di rinvio dalla Cassazione, il giudice deve esaminare specificamente le questioni indicate nella decisione rescindente e fornire una motivazione concreta, non limitarsi a formule generiche o a un rinvio apodittico alla sentenza precedente.
- La valutazione del risultato complessivo della lite può portare alla condanna alle spese anche quando il contribuente ottiene l'annullamento di alcune riprese, se risulta sostanzialmente soccombente sui rilievi economicamente più rilevanti.
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