Sentenza del 04/06/2018 n. 2487 - Comm. Trib. Prov. Milano
Inerenza all'attività di impresa - Lavori straordinari di ristrutturazione - Contratto di locazione immobiliare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dei costi relativi a lavori straordinari di ristrutturazione e ampliamento eseguiti su un immobile condotto in locazione. Il contribuente doveva dimostrare sia l'effettivo sostenimento dell'esborso, mediante idonea documentazione, sia il collegamento concreto tra la spesa e l'attività d'impresa, provando che i lavori erano funzionali e necessari al miglior utilizzo dell'immobile nel quale veniva esercitata l'attività aziendale.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. È stato riconosciuto che i lavori straordinari, pur essendo stati eseguiti dal conduttore e non dal proprietario dell'immobile, possono essere inerenti all'attività d'impresa quando risultano funzionali al miglioramento e all'utilizzo dei locali aziendali. La deducibilità resta subordinata alla prova documentale dell'effettivo pagamento e della connessione della spesa con la produzione del reddito.
Massime di principio
- La deducibilità di una spesa richiede la prova sia dell'effettivo sostenimento del costo sia della sua inerenza all'attività d'impresa.
- L'inerenza non dipende necessariamente dalla proprietà del bene: anche il conduttore può dedurre costi di ristrutturazione sostenuti su un immobile locato, se i lavori sono funzionali all'esercizio dell'attività.
- Le spese straordinarie su immobili di terzi devono essere supportate da fatture, pagamenti tracciabili, contratto di locazione e documentazione che dimostri la destinazione aziendale dei locali.
- Il semplice fatto che l'intervento aumenti o migliori il valore dell'immobile non esclude la deducibilità, se il vantaggio economico per l'impresa è concreto e collegato alla produzione del reddito.
- In situazioni analoghe occorre verificare anche la corretta imputazione temporale e il trattamento fiscale delle migliorie su beni di terzi, distinguendo tra costi di esercizio e costi aventi utilità pluriennale.
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