Sentenza del 04/06/2018 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Benefici prima casa: mantenimento agevolazione quando il trasferimento non sia possibile per causa di forza maggiore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un immobile nel Comune di Mombaroccio il 30 novembre 2004, usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa e impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi. Il trasferimento è avvenuto soltanto il 17 marzo 2008, circa 39 mesi dopo l'acquisto. C.G. sosteneva che il ritardo fosse dovuto a lavori di ristrutturazione resisi necessari a causa di cedimenti dei muri portanti e invocava la forza maggiore. L'Agenzia delle Entrate contestava sia la prova dell'effettiva imprevedibilità e inevitabilità dei lavori, sia la loro rilevanza, osservando che la legge richiede il trasferimento della residenza nel Comune e non necessariamente nell'immobile acquistato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione favorevole al contribuente emessa dalla Commissione tributaria provinciale. Ha ritenuto non adeguatamente provata la forza maggiore, poiché la documentazione consisteva sostanzialmente in una dichiarazione non datata di un tecnico di parte. Inoltre, il ritardo di circa 39 mesi, conseguente a lavori durati oltre tre anni, è stato considerato eccessivo e incompatibile con una causa di forza maggiore temporalmente contenuta. È stato quindi confermato l'avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale e sanzioni, per complessivi 3.966 euro, oltre alle spese di giudizio liquidate in 800 euro.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
La residenza deve essere trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l'immobile.
Il requisito riguarda il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto, non necessariamente nell'abitazione acquistata. La mancata osservanza comporta, in linea generale, la decadenza dall'agevolazione.
Art. 1, nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Decadenza dai benefici fiscali in caso di mancato trasferimento della residenza nel termine previsto.
Il mancato rispetto dell'obbligo di trasferimento della residenza entro 18 mesi legittima il recupero delle imposte ordinarie e l'irrogazione delle sanzioni.
Art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
La decisione richiama la contestazione dell'Agenzia circa il valore probatorio di una certificazione tecnica non formata nel contraddittorio e non adeguatamente asseverata.
Cassazione, ordinanza n. 1588 del 23 gennaio 2018
Il mantenimento dell'agevolazione è consentito esclusivamente qualora il trasferimento della residenza nel Comune non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, costituita da impedimenti non imputabili, inevitabili e imprevedibili.
La forza maggiore deve essere sopravvenuta, oggettiva, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente. Deve inoltre impedire il trasferimento nel Comune e non soltanto l'abitazione dell'immobile acquistato.
Cassazione, sentenza n. 24926 del 2009
Il termine di 18 mesi costituisce un requisito essenziale per il beneficio; il mancato trasferimento della residenza nel Comune comporta la decadenza, salvo una specifica causa di forza maggiore.
Massime di principio
- Per conservare l'agevolazione prima casa, la residenza deve essere trasferita nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto; non è necessario trasferirla proprio nell'immobile acquistato.
- La forza maggiore è un'eccezione rigorosa e richiede un impedimento sopravvenuto, oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- La mera indisponibilità dell'immobile acquistato, ad esempio per lavori di ristrutturazione o per il mancato rilascio dell'agibilità, normalmente non giustifica il ritardo, se era possibile trasferire la residenza in un'altra abitazione dello stesso Comune.
- Chi invoca la forza maggiore deve fornire prove documentali solide, contemporanee ai fatti e idonee a dimostrare sia l'effettiva imprevedibilità dell'evento sia la sua durata e incidenza causale sul trasferimento.
- Un ritardo molto superiore ai 18 mesi rende più difficile dimostrare la forza maggiore, soprattutto quando l'impedimento si protrae per anni o dipende da lavori programmabili e gestibili dal contribuente.
- In assenza di una prova rigorosa della causa di forza maggiore, l'Amministrazione può recuperare la differenza d'imposta, applicare le sanzioni e richiedere gli interessi.
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