Sentenza del 04/06/2018 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Tremonti Ambientale: gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado contestando, da un lato, la riduzione della sanzione IVA relativa all'irregolare applicazione del reverse charge e, dall'altro, il riconoscimento integrale della detassazione prevista dalla Tremonti Ambientale per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di riciclo dei rifiuti. Secondo l'Ufficio, l'agevolazione avrebbe dovuto essere calcolata con il metodo incrementale previsto dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000, limitandola al maggior costo sostenuto per migliorare le prestazioni ambientali degli impianti rispetto agli investimenti ordinari, e non all'intero costo dei beni acquistati.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Quanto all'IVA, ha confermato la natura formale della violazione relativa al reverse charge e la sanzione ridotta al 3%, applicando il principio del favor rei previsto dalla disciplina sopravvenuta. Quanto alla Tremonti Ambientale, ha ritenuto illegittima la detassazione dell'intero costo di 186.200 euro sostenuto per l'acquisto di compattatori, pinze, cassoni, autocarro e altri beni strumentali, poiché tali beni erano funzionali all'attività ordinaria di riciclo e non era stato dimostrato un investimento incrementale destinato a ridurre l'inquinamento prodotto dalla società. È stata quindi riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento su questo punto, con riforma della sentenza di primo grado. L'appello incidentale della società, relativo alle spese, è stato rigettato e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, commi 13 e 15, legge n. 388/2000 - Tremonti Ambientale
Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.
La detassazione riguarda esclusivamente il maggior costo, rispetto all'investimento ordinario o corrente, sostenuto per dotare gli impianti di sistemi e accorgimenti capaci di prevenire, ridurre o riparare i danni ambientali. Non è agevolabile l'intero costo di beni strumentali ordinariamente necessari all'attività d'impresa.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 266 dell'11 luglio 2002
Ha chiarito che l'approccio incrementale richiede la quantificazione dei costi di investimento supplementari necessari a conseguire specifici obiettivi di tutela ambientale.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3
La nuova disciplina sanzionatoria dell'inversione contabile è stata applicata retroattivamente alle violazioni anteriori non ancora definitive, in forza del principio del favor rei, determinando la riduzione della sanzione IVA al 3%.
Massime di principio
- Per accedere a un'agevolazione ambientale non basta che l'attività dell'impresa sia genericamente ecologica o riguardi il trattamento di rifiuti: occorre dimostrare che l'investimento riduca l'impatto ambientale prodotto dalla stessa impresa.
- Il metodo incrementale impone di distinguere il costo ordinario del bene, necessario per svolgere l'attività, dal sovraccosto sostenuto per migliorarne le prestazioni ambientali; solo quest'ultimo può essere agevolato.
- L'acquisto integrale di macchinari, automezzi o attrezzature funzionali al ciclo produttivo ordinario non beneficia automaticamente della Tremonti Ambientale, anche se tali beni hanno una valenza ambientale indiretta.
- È opportuno documentare tecnicamente il confronto tra soluzione ordinaria e soluzione ambientalmente migliorativa, indicando il maggior costo e il concreto beneficio in termini di minori emissioni, scarichi o scarti.
- Nel contenzioso tributario, una violazione IVA formalmente neutra, che non comporta un effettivo minor versamento d'imposta, può beneficiare della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta quando l'accertamento non è ancora definitivo.
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