Cassazione Penale, Sentenza n. 1256/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha riqualificato le condotte di plurimi passaggi al casello autostradale riservato a titolari di tessera/Telepass, da insolvenza fraudolenta a truffa. I motivi di ricorso comprendevano: (1) contestazione della riqualificazione in truffa anziché insolvenza fraudolenta; (2) mancata prova della partecipazione e dell'indirizzo della ricorrente alla condotta (pagamenti parziali, uso illecito del Telepass da parte degli autisti, mancanza di direttive); (3) nullità del capo di imputazione per richiamo a foglio allegato e discrepanze di date; (4) mancanza di querela per alcune targhe; (5) prescrizione delle fattispecie anteriori alla pronuncia di appello (termine indicato 28/03/2019). La Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza di una prassi aziendale documentata (3154 solleciti e 2001 passaggi senza pagamento tra il 2008 e il 28/03/2013) e aveva dichiarato la responsabilità da reato ai soli effetti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello: la condotta consistente nel passare attraverso il varco riservato senza essere titolari della tessera e con artifici idonei a determinare l'apertura della sbarra integra il reato di truffa, non quello di insolvenza fraudolenta. La Suprema Corte ha ritenuto congrua la valutazione documentale e testimoniale che ha dimostrato una prassi aziendale consolidata; ha ritenuto infondate le censure sulla nullità dell'imputazione e sulla mancata querela; ha affermato il principio per cui il giudice d'appello, anche in presenza di prescrizione, può comunque valutare e dichiarare la responsabilità ai soli effetti civili su impugnazione della parte civile. Conseguentemente il ricorso e' inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23 co.8
autorizza la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha rispettato la modalità procedurale prevista
Art. 578 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al profilo della prescrizione e degli effetti di una precedete assoluzione; la Corte conferma che la normativa processuale non impedisce all'appello promosso dalla parte civile di determinare una valutazione di responsabilità limitata agli effetti civili
Giurisprudenza della Cassazione sul rapporto tra truffa e insolvenza fraudolenta (Sez.7 Ord. n.33299/2018; Sez.2 sent. n.26289/2007)
rilievo che il passaggio intenzionale attraverso il varco riservato a titolari di tessera, pur essendo privi di essa, con artifici o raggiri idonei a ingenerare affidamento, integra la truffa e non la mera insolvenza fraudolenta
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, sent. n.6568 del 26/01/2022)
principio secondo cui il giudice d'appello, anche se è intervenuta la prescrizione, può comunque accertare la responsabilità limitata agli effetti civili e disporre risarcimenti o restituzioni per evitare che permanga una sentenza di merito più favorevole all'imputato
Massime di principio
- La riqualificazione in truffa è giustificata quando esistono artifici o raggiri idonei a far conseguire l'apertura del varco e a ingenerare nell'interlocutore l'affidamento sulla regolarità del pagamento.
- Documentazione di massa (es. solleciti e registrazioni di passaggi non pagati) e testimonianze non contrastate sono idonee a provare una prassi aziendale consolidata e la partecipazione/consapevolezza del legale rappresentante.
- Il pagamento in altre occasioni o inadempimenti successivi non escludono la finalità fraudolenta di condotte ripetute e sistematiche; pagamenti sporadici non neutralizzano la prova di una prassi dolosa.
- La mancata indicazione esplicita di tutte le targhe in una querela può essere superata se il testo della querela copre genericamente le infrazioni commesse dai mezzi della società; la specificazione esemplificativa non inficia l'efficacia della querela.
- L'eccezione di prescrizione non impedisce al giudice d'appello, su impugnazione della parte civile, di dichiarare la responsabilità limitata agli effetti civili e di irrogare obblighi di risarcimento o restituzione.
- La nullità del capo di imputazione per richiamo a foglio allegato è infondata se l'allegato è stato notificato con gli atti e sulla questione la difesa ha potuto esercitare le proprie ragioni.
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