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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07776/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autore)

La controversia

La controversia nasce dalla pubblicazione di un'opera dedicata al Parco Nazionale del Circeo, attribuita come coautoriale anche a un docente che l'attrice riteneva invece estraneo alla sua effettiva paternità. L'attrice chiedeva inoltre di accertare che una successiva pubblicazione per ragazzi, sempre sul Parco del Circeo, fosse plagio della propria opera. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo, da un lato, non superata la presunzione di cui all'art. 8 l. aut. sulla paternità dell'opera e, dall'altro, inammissibili per genericità i motivi di appello relativi al plagio, oltre che comunque infondati nel merito per la diversità tra le opere. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio contro la presunzione di paternità; (2) violazione delle norme sul diritto d'autore e sulla contraffazione, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il plagio valorizzando la natura tecnico-informativa dell'opera e distinguendo parti creative e descrittive; (3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e omesso esame della natura del contratto con l'editore, che la ricorrente sosteneva dovesse essere qualificato come contratto di edizione nullo per mancanza di un elemento essenziale. Le controparti hanno resistito con controricorsi e le autrici della seconda opera hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d'appello era effettivamente percepibile e spiegava l'inidoneità delle prove offerte a superare la presunzione di paternità dell'opera. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili per genericità i motivi di appello sul plagio, e le ulteriori considerazioni sul merito erano solo ad abundantiam; pertanto non erano utilmente censurabili in cassazione. Ha parimenti dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la censura si risolveva in una diversa lettura del contratto, attività riservata al giudice di merito, senza specifica critica ai canoni ermeneutici applicati. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. È stata inoltre respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 8 legge sul diritto d'autore

    reputato autore d i un’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso

    la presunzione di paternità può essere vinta solo con prova contraria idonea; le prove offerte nel caso concreto non sono state ritenute sufficienti a escludere un contributo coautoriale.

  • art. 19 l. aut.

    richiamato tra le norme sulla contraffazione di opere ai fini della censura, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità della ratio decidendi.

  • art. 156 l. aut.

    norma richiamata in tema di tutela contro la contraffazione; non è stata oggetto di autonoma applicazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 156-bis l. aut.

    norma richiamata nella censura sul plagio; la Corte non ne ha svolto un'applicazione diretta, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.

  • art. 156-ter l. aut.

    norma richiamata nella doglianza sulla contraffazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 168 l. aut.

    norma richiamata nel secondo motivo di ricorso; non decisiva per la ratio della sentenza di legittimità.

  • art. 171 l. aut.

    richiamata dalla ricorrente in tema di plagio; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1362 c.c. e seg.

    richiamati in tema di interpretazione del contratto con l'editore; la Corte ribadisce che l'interpretazione contrattuale è quaestio facti e non può essere sovvertita in cassazione con una mera diversa lettura del testo.

  • art. 122 l. aut.

    menzionato dalla ricorrente per sostenere la nullità del preteso contratto di edizione per mancanza del numero di edizioni consentite; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la domanda di condanna per responsabilità aggravata, rigettata perché mancavano mala fede o colpa grave.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La presunzione di paternità dell'opera stabilita dalla legge sul diritto d'autore può essere superata solo mediante prova contraria concreta e idonea; la prova della sola materiale stesura o di elementi documentali non è sufficiente se non esclude la possibilità di un apporto di coautori.
  • In cassazione la censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione impugnata consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice di merito; il dissenso sulla valutazione delle prove non integra di per sé un vizio denunciabile.
  • La doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove o dei fatti a quella accolta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità, perché tende a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile un motivo per difetto di specificità, le ulteriori argomentazioni sul merito eventualmente svolte sono ad abundantiam e non costituiscono la ratio decidendi; il ricorso per cassazione deve quindi colpire la statuizione di inammissibilità, non le considerazioni accessorie.
  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione giuridicamente viziata, non attraverso una mera proposta di interpretazione alternativa.
  • La deduzione della nullità di un contratto per mancanza di un elemento essenziale deve essere specifica e autosufficiente, indicando gli effetti concreti che deriverebbero dalla qualificazione invocata; altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioniInterpretazione del contratto
RamiProprietà intellettualeProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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