Cassazione Civile, Ordinanza n. 07294/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento di prevenzione, il tribunale aveva liquidato in favore di due amministratori giudiziari il compenso finale per l'attività svolta in favore di società sottoposte ad amministrazione giudiziaria, riconoscendo importi molto inferiori a quelli richiesti. La corte d'appello aveva confermato la liquidazione, ritenendo non applicabile in via diretta il d.P.R. n. 117 del 2015 perché sopravvenuto rispetto alla cessazione dell'incarico e, comunque, meramente orientativo; aveva inoltre condiviso il criterio equitativo adottato dal tribunale, fondato sul valore dell'azienda e sulle passività. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: (1) violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 3 d.P.R. n. 117 del 2015, per l'asserita erronea esclusione dell'applicabilità del regolamento del 2015 e della gestione diretta; (2) violazione delle norme sul ricorso per cassazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la corte d'appello sostanzialmente sostituito una propria motivazione equitativa a quella del primo giudice; (3) violazione degli artt. 132, 111 Cost. e 113 c.p.c., per motivazione apparente e illogica sul criterio di calcolo del compenso; (4) violazione dell'art. 3, comma 7, d.P.R. n. 117 del 2015, per non aver considerato l'incidenza del gruppo di imprese e per non aver risposto puntualmente alle censure; (5) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte avesse erroneamente ridotto il compenso per una supposta presenza di compensi a carico dell'Erario per coadiutori, confondendoli con collaboratori aziendali; (6) ulteriore censura di motivazione apparente e violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011, perché la corte avrebbe malinteso la domanda, ritenendo richiesti importi ulteriori rispetto a quelli relativi alla sola attività di amministrazione giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i sei motivi, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto senza notifica ad alcun contraddittore. Ha quindi qualificato l'impugnazione come proposta con forme non corrette: trattandosi di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale, esso doveva essere introdotto nelle forme del rito civile, con notifica del ricorso. La mancata notifica ha determinato la dichiarazione di inammissibilità. Non è stata adottata statuizione sulle spese per mancata instaurazione del contraddittorio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata dalle parti e dai giudici di merito per la disciplina dei poteri e dei compensi dell'amministratore giudiziario; nella decisione di legittimità non viene però affrontata nel merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio formale.
d.P.R. n. 117 del 2015
Richiamato nei motivi e nella motivazione dei giudici di merito come testo regolamentare sulla liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari; la Corte di cassazione non si pronuncia sulla sua applicabilità sostanziale, arrestando l'esame all'inammissibilità del ricorso.
Indicato come norma per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 111 Cost.
Censurato nei motivi come parametro del difetto di motivazione e del giusto processo; non vi è esame nel merito.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare ultrapetizione; la censura non è esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre motivazione apparente o mancante.
Richiamato dai ricorrenti con riguardo al criterio di decisione e alla motivazione del provvedimento.
Norma richiamata in più motivi quale base dei vizi denunciati in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile; se è introdotto con le forme del rito penale e senza notifica alle controparti, è inammissibile.
- Quando manca la notifica del ricorso alle parti necessarie, il contraddittorio non si instaura e la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione senza esaminare i motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità per vizio originario del ricorso preclude ogni valutazione sulle censure di merito relative alla quantificazione del compenso e ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
- Nei casi di inammissibilità per difetto di notifica, non si provvede sulle spese di lite per mancata instaurazione del contraddittorio, ma resta dovuto l'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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