Cassazione Civile, Ordinanza n. 05338/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della Cassa di pagamento dei contributi per gli anni 2008-2012, conseguente a un provvedimento di iscrizione d'ufficio con decorrenza dal 1 gennaio 2008. Il professionista ha chiesto di accertare l'illegittimità della pretesa, sostenendo in sintesi: che la previsione regolamentare posta a base dell'iscrizione obbligatoria sarebbe illegittima perché eccedente i limiti delle fonti primarie; che i contributi per il 2008 sarebbero prescritti, dovendo il termine decorrere secondo la disciplina generale della legge n. 335/1995 e non secondo le regole del regolamento della Cassa; che fosse la Cassa a dover provare lo svolgimento di attività libero-professionale; e che, comunque, il regolamento non potesse essere applicato nei termini ritenuti dalla Corte territoriale. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del professionista, ritenendo legittima l'iscrizione alla Cassa per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, irrilevante l'eventuale attività occasionale o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale, e osservando che, per il 2008, la prescrizione non era iniziata a decorrere perché mancava la dichiarazione annuale obbligatoria. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi per violazione di norme su iscrizione e contribuzione, prescrizione, onere della prova e omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché ha dato continuità all'orientamento più recente secondo cui, per la Cassa dei geometri, l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla Cassa e per il pagamento della contribuzione minima, anche se l'attività sia occasionale e anche se il soggetto sia iscritto ad altra gestione previdenziale. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in materia di contributi dovuti alla Cassa geometri, la legge n. 335/1995 unifica la durata della prescrizione ma non la sua decorrenza; perciò continua ad applicarsi la regola speciale che fa decorrere il termine dalla trasmissione della dichiarazione annuale, sicché, poiché il ricorrente non aveva presentato la dichiarazione per il 2008, la prescrizione non era mai iniziata a decorrere e risultava irrilevante la questione dell'interruzione per diffida. Ha respinto anche il terzo motivo, ribadendo che la disciplina statutaria/regolamentare pone a carico dell'iscritto specifici oneri di prova contraria e che non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. se il giudice attribuisce rilievo al mancato assolvimento di tali oneri. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché le norme del regolamento della Cassa non sono norme di diritto ai fini dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e perché, essendo stata la decisione di merito confermata in appello, operava anche la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. per il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 Statuto della Cassa
La disposizione regolamentare, nel sistema privatizzato, è stata ritenuta legittima nella parte in cui definisce gli obblighi contributivi e collega l'iscrizione alla Cassa all'iscrizione all'albo professionale.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto ostativo all'assetto regolamentare applicato dalla Corte.
Per la Cassa geometri, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione della dichiarazione annuale obbligatoria alla Cassa.
art. 33 del regolamento sulla contribuzione della Cassa
Concorre a fissare il dies a quo della prescrizione e gli oneri dichiarativi dell'iscritto.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Unifica la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non le regole sulla loro decorrenza.
artt. 1 e 3 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati nel motivo di ricorso sulla legittimità dell'autonomia regolamentare delle casse privatizzate.
art. 1-4 preleggi
Richiamati nel motivo di ricorso in tema di gerarchia e interpretazione delle fonti.
artt. 3 e 23 Cost.
Richiamati nel motivo di ricorso a sostegno della censura di illegittimità della contribuzione obbligatoria.
La Corte ha escluso la prescrizione perché, in mancanza della dichiarazione annuale, il termine non era mai iniziato a decorrere; quindi la questione interruttiva era irrilevante.
Non è violato quando il giudice attribuisce rilevanza agli oneri probatori imposti dalla disciplina statutaria e regolamentare della Cassa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge; inammissibile per le censure dirette contro il regolamento della Cassa, non qualificabile come norma di diritto ai sensi di tale motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado e opera la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Preclude il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo quando la decisione di appello conferma la sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso (ulteriore contributo unificato).
Massime di principio
- Per le casse previdenziali privatizzate, l'iscrizione all'albo professionale può costituire presupposto sufficiente dell'obbligo di iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, anche se l'attività sia svolta in modo occasionale e anche in presenza di altra copertura previdenziale.
- La legge n. 335/1995 unifica la durata della prescrizione dei contributi previdenziali, ma non modifica necessariamente le regole speciali sulla sua decorrenza; ove la disciplina di settore preveda che il termine decorra dalla presentazione della dichiarazione annuale, la mancanza totale di tale dichiarazione impedisce l'inizio del decorso prescrizionale.
- Quando il regolamento o lo statuto dell'ente previdenziale pone a carico dell'iscritto specifici oneri dichiarativi o di prova contraria, il mancato assolvimento di tali oneri può essere valorizzato dal giudice senza violare l'art. 2697 c.c., trattandosi di applicazione della disciplina speciale che governa il rapporto contributivo.
- La censura di violazione di legge non può essere costruita contro il regolamento dell'ente se questo, nella specie, non è qualificabile come norma di diritto ai fini del motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c.
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