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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16991/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

Un socio amministratore di una società a responsabilità limitata ha convenuto in giudizio il notaio che aveva rogato tre compravendite immobiliari di beni sociali, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società e la declaratoria di nullità degli atti. Secondo l'attore, le vendite erano state stipulate senza previa delibera societaria, pur trattandosi di atti di straordinaria amministrazione; inoltre uno degli atti sarebbe stato concluso in conflitto di interessi, il prezzo non sarebbe stato realmente pagato e il notaio avrebbe dovuto astenersi dal rogito anche per la mancata applicazione della disciplina sul frazionamento/cancellazione dell'ipoteca di cui al d.lgs. n. 122 del 2005. La Corte d'appello ha respinto l'appello principale e accolto parzialmente quello incidentale sulle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1176 e 2266 c.c., contestando la qualificazione delle vendite come atti di ordinaria amministrazione; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo la negligente condotta del notaio che avrebbe dovuto rifiutare la stipula per la rapidità delle operazioni, l'effetto depauperativo sul patrimonio sociale, l'assenza del consenso dell'altro amministratore e il mancato pagamento del prezzo; 3) violazione degli artt. 8 e 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 122 del 2005, assumendo che il notaio dovesse verificare il frazionamento del mutuo o altro titolo per la cancellazione/frazionamento dell'ipoteca anche per immobili ultimati ma privi di certificato di agibilità; 4) nullità della sentenza per non avere considerato la tardività dell'appello incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato che la seconda notificazione del ricorso per cassazione, effettuata il 22 febbraio 2023, era tardiva rispetto alla prima notificazione del 24 novembre 2022, che aveva determinato la conoscenza legale della sentenza e fatto decorrere il termine breve di impugnazione. Ha quindi affermato l'inammissibilità per tardività. Ad abundantiam ha comunque esaminato i motivi e li ha reputati, nel complesso, inammissibili o infondati: la qualificazione delle compravendite come atti di ordinaria amministrazione era un accertamento di merito non rivalutabile; le doglianze sulla condotta del notaio erano già apprezzate dai giudici di merito; la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 non si applica agli immobili già costruiti; la censura sull'appello incidentale era priva di specificità e comunque superata dall'evoluzione giurisprudenziale sull'impugnazione incidentale tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione della diligenza professionale del notaio; la Corte non accoglie la censura perché mira a una nuova valutazione di merito.

  • art. 2266 c.c.

    invocato per contestare i poteri di amministrazione della società; la Corte ritiene insindacabile in cassazione l'accertamento di merito sulla natura ordinaria degli atti.

  • art. 47 l. notarile

    richiamato dal ricorrente per affermare l'obbligo del notaio di indagare la volontà delle parti; la Corte osserva che le doglianze sulla condotta del notaio sono state già esaminate e respinte in fatto dai giudici di merito.

  • art. 8 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122

    la Corte ribadisce che la norma tutela gli acquirenti di immobili da costruire e non si applica agli immobili già ultimati.

  • art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122

    richiamato unitamente all'art. 8 per sostenere l'obbligo di verifica del frazionamento del mutuo; la censura è respinta perché la disciplina non riguarda il caso concreto.

  • art. 1395 c.c.

    la Corte d'appello, condivisa dalla Cassazione nella premessa, rileva che il contratto con sé stesso è annullabile e non nullo, quindi il notaio non era precluso dal rogitarlo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte osserva che le censure tendono in realtà a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza; la Corte ritiene la censura in parte inammissibile e comunque infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché la Corte d'appello aveva già valutato le circostanze dedotte.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività dell'appello incidentale; la Corte rileva anche che la giurisprudenza recente ha ampliato l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato nel ricostruire la tempestività del controricorso rispetto alla prima notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dispone il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un ricorso per cassazione viene notificato una prima volta e poi nuovamente in un momento successivo, la seconda notificazione deve rispettare il termine breve decorrente dalla prima notificazione, che integra conoscenza legale della sentenza; se è tardiva, il ricorso è inammissibile.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in cassazione.
  • L'accertamento sulla qualificazione di un atto come ordinario o straordinario, quando sorretto da motivazione congrua e coerente con l'oggetto sociale e le circostanze di fatto, è apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
  • La responsabilità professionale del notaio non può essere affermata sulla base di mere contestazioni sul contenuto economico dell'operazione se il giudice di merito ha escluso, con motivazione adeguata, la presenza di profili di colpa professionale.
  • La disciplina speciale posta a tutela degli acquirenti di immobili da costruire non si applica agli immobili già ultimati; eventuali questioni sul certificato di agibilità non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se richiedono accertamenti di fatto nuovi.
  • L'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo va valutata alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ne ha ampliato l'ambito, non potendo fondarsi su un'interpretazione eccessivamente restrittiva della sua proponibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleCompravendita
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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