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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24950/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati dalla Corte d'appello di Lecce (sez. dist. di Taranto) per il delitto di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: aver organizzato e realizzato il trasporto e l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di circa 73 cittadini pachistani, percependo un compenso quantificato in circa 5.600 euro per ciascun migrante. In appello la difesa ha denunciato: errore di accertamento sulla identificazione degli imputati (riconoscimenti da parte dei migranti ritenuti inaffidabili), violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza con riguardo all'aggravante relativa alla percezione di somme di denaro (si deduceva che il fatto emerso in dibattimento era diverso dalla consegna personale contestata) e vizio nella quantificazione della pena con rigetto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Cheromukhin per sopravvenuta rinuncia (dichiarazione formale, sottoscritta e trasmessa). Il ricorso di Boiko è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto si limitava a sollecitare una diversa valutazione del merito non manifestamente illogica rispetto a quella dei giudici di merito; il secondo motivo (correlazione tra imputazione e fatto accertato) è stato esaminato dalla Corte che ha ritenuto la contestazione sufficientemente dettagliata rispetto all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b) d.lgs. 286/1998 e pertanto non lesa la difesa, potendosi logicamente desumere il perseguimento di un vantaggio economico anche se non si fosse accertata la materiale consegna di denaro da ciascun migrante; il terzo motivo (dosimetria della pena e negazione delle attenuanti generiche) è stato ritenuto generico e infondato: la Corte territoriale aveva motivato il superamento del minimo edittale con la gravità del reato, le modalità, l'intensità del dolo e l'assenza di elementi favorevoli tali da giustificare le attenuanti generiche. Conseguentemente entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende (Cheromukhin euro 500 in ragione della rinuncia; Boiko euro 3.000) oltre alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12

    art. 12, commi 3 e 3-ter, lett. b)

    Norma sostanziale che punisce l'organizzazione dell'ingresso illegale di stranieri; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie e l'aggravante collegata al perseguimento di un vantaggio economico anche sulla base di elementi indiziari e della dinamica del trasporto

  • codice di procedura penale

    art. 189, 192, 521, 522, 581, 582, 583, 589, 616

    Norme procedurali invocate per le questioni di ammissibilità e forme dell'impugnazione, per i termini e le modalità del riconoscimento e per le conseguenze economiche dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p. condanna per spese e ammende). L'art. 589 e gli artt. richiamati disciplinano la forma e gli effetti della rinuncia all'impugnazione

  • codice penale

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la sola incensuratezza non fosse sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche o il beneficio previsto, per la specifica divieto normativo richiamato nella motivazione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è formale, irrevocabile e rende il ricorso inammissibile se resa nelle forme previste: occorre porre massima attenzione procedurale prima di rinunciare.
  • I riconoscimenti operati da migranti/sopravvissuti possono avere valore probatorio se preceduti da descrizioni dettagliate e se valutati nel complesso delle prove: la vicinanza temporale al fatto e la precisione della descrizione aumentano l'attendibilità, mentre la mera presenza nei pressi dello sbarco è elemento indiziario non risolutivo.
  • Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza richiede che l'imputazione descriva compiutamente gli elementi essenziali dell'aggravante; tuttavia la Corte può ritenere legittimo accertare componenti valutative (es. perseguimento di vantaggio economico) quando tali accertamenti costituiscono un prevedibile e logico sviluppo della fattispecie contestata e non sorprendono la difesa.
  • Le questioni sulla valutazione del fatto sono in larga parte devolute al giudice del merito: il ricorso che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle prove difficilmente supera il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
  • Per la determinazione della pena la gravità del fatto, le modalità di commissione e l'intensità del dolo possono giustificare il superamento del minimo edittale; la sola assenza di precedenti non obbliga al riconoscimento di attenuanti generiche se la norma o la situazione concreta lo impediscono.

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