Cassazione Penale, Sentenza n. 11242/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Esposito era stato condannato per omesso versamento della cauzione di euro 15.000, disposta dal Tribunale nelle misure di prevenzione, per non aver depositato la somma entro 15 giorni. In appello la difesa aveva dedotto l'impossibilità economica derivante dal precedente decreto di sequestro di prevenzione poi trasformato in confisca e dal lungo periodo di detenzione, ma la Corte d'appello ritenne insufficiente la mera allegazione del provvedimento ablatorio senza documentare l'effettiva incapacità economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso come sufficiente l'allegazione difensiva. La Cassazione ha affermato che l'imputato ha assolto l'onere di allegazione insofferente (ossia ha offerto circostanze idonee a rappresentare l'impossidenza) e che, una volta svolta tale allegazione, spettava al giudice di merito procedere alle necessarie verifiche istruttorie. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 4
Disciplina il reato di omesso versamento della cauzione imposta nell'ambito delle misure di prevenzione; la Cassazione ricorda che resta punibile anche l'inottemperanza colposa, ma la materiale impossibilità economica esclude la responsabilità per mancanza di colpevolezza se non preordinata o colposamente determinata.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 31
Richiamato nel capo d'imputazione in relazione alle misure di prevenzione; utilizzato come contesto normativo per l'obbligo di versamento della cauzione.
Riferimento alle regole di motivazione; il ricorso denunciava carenza/contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello rispetto alla valutazione dell'impossibilità economica.
Evocato nel secondo motivo relativo al calcolo del quantum della pena e alla rilevanza della recidiva; la Corte ha assorbito questo motivo senza decidere nel merito.
legge n. 575 del 1965, art. 3-bis, comma 4 (richiamata storicamente)
La disciplina previgente è richiamata per confermare continuità normativa: la giurisprudenza ha ritenuto che la materiale impossibilità economica escluda la responsabilità penale per l'inosservanza dell'obbligo di versamento.
Corte costituzionale, decisione n. 218 del 19/06/1998
Stabilisce che la materiale impossibilità di versare la cauzione comporta esenzione da responsabilità per assenza di colpevolezza; principio richiamato e applicato dalla Cassazione.
Massime di principio
- Il reato di omesso versamento della cauzione è punibile anche se colposo, ma la materiale impossibilità economica esclude la responsabilità penale quando non sia stata preordinata o colposamente determinata.
- Sull'imputato grava un onere di allegazione (non un onere probatorio pieno): deve indicare fatti e circostanze idonei a rappresentare l'impossidenza, ma non provare positivamente l'assenza di mezzi.
- Una volta svolta dall'imputato un'allegazione plausibile di impossidenza, il giudice penale ha il potere/dovere di accertare la reale condizione economica e non può limitarsi a rifiutare l'allegazione per la sola riproduzione del provvedimento ablatorio.
- La Corte di merito, di fronte a un'allegazione difensiva non manifestamente implausibile, dovrebbe eventualmente compiere verifiche istruttorie (anche indiziarie) prima di fondare la condanna.
- La mera esibizione del provvedimento di sequestro/confisca può costituire elemento significativo di allegazione; tuttavia, il giudice può richiedere ulteriori riscontri se necessari per valutare la situazione patrimoniale nel periodo rilevante.
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