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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35825/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto i beni relitti da due de cuius, con particolare riferimento a un fabbricato sito in Massa Lubrense e ai terreni circostanti. In primo grado era stata disposta, anche sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, l'assegnazione del fabbricato agli attori. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che la divisione dovesse avvenire separatamente per ciascun asse ereditario, escludendo la confusione delle masse ereditarie, e ha inoltre considerato il fabbricato come comodamente divisibile in due unità abitative, procedendo alla ripartizione secondo omogeneità qualitativa e quantitativa delle quote. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 718 e 727 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d'appello avesse contraddittoriamente valorizzato un atto notarile di cessione del 2009 ma poi ne avesse ignorato gli effetti nel progetto divisionale; con il secondo hanno dedotto ancora violazione degli artt. 718 e 727 c.c., lamentando la mancata identificazione dei beni ceduti con l'atto notarile del 3.7.2009 e la mancata determinazione del loro valore complessivo, con riflessi sulle quote di divisione; con il terzo hanno denunciato violazione dell'art. 727 c.c. e vizio di motivazione per avere la Corte aderito immotivatamente alle conclusioni del CTU, che avrebbe sopravvalutato alcuni terreni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi perché le censure, formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione l'interpretazione dell'atto notarile del 2009 e la valutazione delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito. È stato ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che la cessione del 2009 riguardava i diritti di 1/6 sul fabbricato di Massa Lubrense e sui terreni circostanti, ma non anche l'uliveto e il bosco; da ciò derivava correttamente la permanenza di uno dei coeredi nella comunione ereditaria per la quota non ceduta. La Corte ha inoltre affermato che, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio avendo considerato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo alle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente le deduzioni di parte. Le doglianze sul valore dei cespiti sono state ritenute inammissibili in sede di legittimità perché dirette a un riesame del merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 718 c.c.

    è richiamato come norma sulla divisione ereditaria, ma la censura è stata respinta perché le doglianze investivano in realtà l'accertamento di fatto e l'interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito

  • art. 727 c.c.

    è richiamato come criterio di formazione delle porzioni e di divisione in natura, ma la Corte ribadisce che la sua applicazione concreta, ove fondata su valutazioni tecniche e documentali, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'errore di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge è configurabile solo come erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di contestare l'apprezzamento della fattispecie concreta

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, restando escluse la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la decisione è stata trattata in camera di consiglio nel rito camerale semplificato previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto e l'interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito, poiché tale censura riguarda l'apprezzamento della fattispecie concreta ed è sottratta al sindacato di legittimità.
  • L'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, quando il consulente abbia considerato i rilievi dei consulenti di parte, soddisfa l'obbligo di motivazione mediante il richiamo alle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni difesa contraria.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non è più denunciabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
  • In materia di divisione ereditaria, la determinazione delle masse, l'individuazione dei beni compresi nella cessione di quote e la valutazione dei cespiti, se sorrette da accertamenti di fatto e da consulenza tecnica, non sono normalmente rivalutabili in cassazione salvo errori di diritto o omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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