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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04848/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, quale giudice di rinvio, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente avverso una cartella di pagamento. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che la controversia rientrava tra quelle definibili con la procedura agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022; l'Agenzia delle Entrate aveva inserito l'atto impositivo nell'elenco trasmesso ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, circostanza ritenuta idonea a documentare la regolare definizione della lite e l'assenza, allo stato, di diniego alla definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha preso atto che la controversia era stata regolarmente definita nelle forme della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 e, in mancanza di diniego, ha dichiarato estinto il processo di legittimità ai sensi dell'art. 1, comma 198, della medesima legge. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo tale misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non estensibile alla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria risulta regolarmente definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge speciale e non vi è diniego, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
  • La definizione agevolata determina la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, con permanenza a carico delle parti di quelle già anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via estensiva o analogica alle ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la misura ha natura lato sensu sanzionatoria ed è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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