Cassazione Civile, Ordinanza n. 04848/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, quale giudice di rinvio, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente avverso una cartella di pagamento. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che la controversia rientrava tra quelle definibili con la procedura agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022; l'Agenzia delle Entrate aveva inserito l'atto impositivo nell'elenco trasmesso ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, circostanza ritenuta idonea a documentare la regolare definizione della lite e l'assenza, allo stato, di diniego alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia era stata regolarmente definita nelle forme della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 e, in mancanza di diniego, ha dichiarato estinto il processo di legittimità ai sensi dell'art. 1, comma 198, della medesima legge. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo tale misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non estensibile alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
la trasmissione dell'elenco degli atti impositivi serve a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e documenta la regolare definizione della controversia quando risulti intervenuta la definizione agevolata.
art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'inserimento nell'elenco dell'Agenzia è stato ritenuto indicativo dell'avvenuta definizione della lite.
art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
in presenza di definizione agevolata della controversia e assenza di diniego, il processo si estingue; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 1, comma 200, legge n. 197 del 2022
il processo resta estinto in assenza di diniego alla definizione agevolata allo stato degli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato indirettamente in tema di doppio contributo unificato, ma ritenuto non applicabile alla definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria risulta regolarmente definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge speciale e non vi è diniego, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
- La definizione agevolata determina la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, con permanenza a carico delle parti di quelle già anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via estensiva o analogica alle ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché la misura ha natura lato sensu sanzionatoria ed è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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