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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18347/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Foggia nei confronti di uno straniero, il quale aveva opposto che l’espulsione fosse vietata dall’art. 19, comma 2, lett. c), del testo unico immigrazione, per il fatto di essere coniugato con una cittadina italiana. In primo grado il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione; questa decisione era stata cassata con rinvio perché il giudice di merito non si era pronunciato sulla dedotta causa ostativa all’espulsione. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, il Giudice di pace ha nuovamente rigettato il ricorso, rilevando che al momento del decreto di espulsione risultava che l’interessato non conviveva con il coniuge italiano, e che la successiva sentenza della Corte d’appello di Potenza, invocata dal ricorrente, non era decisiva perché sopravvenuta e non provata come definitiva. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all’art. 19, lett. c), t.u. immigrazione, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe contraddittoriamente riconosciuto la sentenza della Corte d’appello che gli attribuiva il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di coniuge di cittadino italiano, ma avrebbe poi escluso l’operatività della causa ostativa all’espulsione per difetto di convivenza, requisito che il ricorrente assumeva non richiesto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice di rinvio, osservando che il giudizio rescissorio doveva attenersi ai limiti imposti dalla precedente cassazione con rinvio e non poteva essere ampliato con fatti o provvedimenti sopravvenuti, come la sentenza della Corte d’appello di Potenza del 2019, peraltro non chiaramente riportata né provata come passata in giudicato. La Corte ha inoltre confermato il principio secondo cui, ai fini dell’art. 19, comma 2, lett. c), t.u. immigrazione, non opera un automatismo tra matrimonio con cittadino italiano e inespellibilità, essendo necessaria la convivenza effettiva. È stato quindi confermato il rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione; nulla è stato disposto sulle spese; è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    inespellibilità del coniuge di un cittadino italiano

    La causa ostativa all’espulsione non opera automaticamente per il solo matrimonio con cittadino italiano, ma richiede la convivenza effettiva con il coniuge.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato come violazione di legge e omesso esame, ma è stato ritenuto infondato/inammissibile perché mirava a introdurre o valorizzare elementi non scrutinabili nel giudizio di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e non può fondare la decisione su domande, eccezioni o prove nuove, salvo che la necessità di integrarle discenda dalla stessa cassazione.
  • Ai fini della causa ostativa all’espulsione prevista dall’art. 19, comma 2, lett. c), t.u. immigrazione, il matrimonio con cittadino italiano non basta da solo: è richiesta la convivenza effettiva con il coniuge.
  • La successiva sopravvenienza di un provvedimento favorevole in altra sede non incide automaticamente sul giudizio di opposizione all’espulsione se non sia dedotta nei limiti consentiti e se non ne risulti chiaramente il contenuto e il carattere definitivo.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di convivenza, tale accertamento è normalmente insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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