Cassazione Civile, Ordinanza n. 24763/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trustee)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha assoggettato a imposta proporzionale, anziché fissa, l’atto di costituzione di un trust familiare e il relativo apporto patrimoniale. Il trust era stato istituito con atto notarile e dotato di beni mobili e denaro, con finalità di mantenimento del tenore di vita dei disponenti e di un loro figlio, e con beneficiaria finale indicata la figlia. I trustee hanno impugnato gli avvisi e, in cassazione, hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, dell’art. 12 disp. prel. c.c. e dell’art. 53 Cost., sostenendo che l’istituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee non integrano un trasferimento stabile di ricchezza e quindi non possono costituire autonomo presupposto per l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata senza svolgere difese di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso dei contribuenti, annullando gli avvisi di liquidazione impugnati. Ha ritenuto che l’atto istitutivo del trust e il conferimento dei beni in dotazione siano fiscalmente neutrali, perché non comportano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza; l’imposta proporzionale può colpire solo l’eventuale attribuzione finale al beneficiario. Ha inoltre liquidato le spese di legittimità a carico dell’Agenzia e compensato integralmente le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 conv. in l. 286/2006
"sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"
La norma va letta nel senso che l’imposta colpisce solo trasferimenti effettivi di ricchezza e non, autonomamente, l’atto istitutivo del trust o il mero vincolo di destinazione privo di attribuzione patrimoniale stabile.
art. 53 Cost.
"l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza"
Il prelievo proporzionale è legittimo solo in presenza di un reale indice di capacità contributiva; la mera segregazione o intestazione formale al trustee non basta.
È richiamato nel motivo di ricorso come parametro interpretativo, ma la decisione valorizza soprattutto l’interpretazione sistematica coerente con la capacità contributiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel trust, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il presupposto impositivo proporzionale non coincide con la sola istituzione del vincolo o con il mero conferimento dei beni al trustee, ma richiede un effettivo trasferimento stabile di ricchezza.
- L’atto istitutivo del trust e l’atto di dotazione patrimoniale sono normalmente atti fiscalmente neutrali quando svolgono soltanto funzione strumentale di segregazione e destinazione del patrimonio.
- L’imposta proporzionale può essere richiesta solo al momento dell’eventuale attribuzione finale al beneficiario, se e in quanto si realizzi un trasferimento patrimoniale definitivo.
- L’interpretazione della disciplina fiscale del trust deve essere conforme all’art. 53 Cost., evitando imposizioni sganciate da un reale indice di capacità contributiva.
- La semplice intestazione formale dei beni al trustee non incrementa il suo patrimonio personale e non può essere assunta come manifestazione autonoma di ricchezza imponibile.
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