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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28579/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficaci, nei confronti del fallimento, le rimesse affluite su conti correnti intestati alla società poi fallita e aperti presso la banca, per un importo complessivo di euro 141.824,00, con richiesta di restituzione della somma. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva invece rigettato la revocatoria, ritenendo non provata la scientia decoctionis della banca, ossia la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della società, e considerando non decisivi né la pubblicazione dei protesti, perché successiva di svariati mesi rispetto alle rimesse, né il rilascio delle fideiussioni personali dei soci e delle consorti, reputato normale nella prassi bancaria e cronologicamente non indicativo. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 67, comma 2, l.f. ante riforma e degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove e non avesse valorizzato protesti, centrale rischi e fideiussioni come indizi della conoscenza dell'insolvenza; (2) violazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 67, comma 1, l.f. ante 2006, assumendo che la pluralità di protesti integrasse una presunzione grave, precisa e concordante idonea a far ricadere sulla banca l'onere di provare la propria inscientia, e lamentando omessa pronuncia; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, derivata dalla contestazione della soccombenza. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché i primi due motivi erano inammissibili: le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e presupponevano una ricostruzione temporale dei protesti diversa da quella accertata dalla corte d'appello, che aveva escluso la loro anteriorità rispetto alle rimesse contestate. È stato inoltre ritenuto che la valutazione della scientia decoctionis e della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetti al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale, non adeguatamente dedotto. Anche il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché privo di autonoma consistenza, dipendendo dalla contestazione della soccombenza. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. La curatela è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 l.f.

    Per la revocatoria fallimentare delle rimesse è necessario provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo al creditore; tale conoscenza può essere desunta anche per presunzioni, ma solo se gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto la prova non è stata ritenuta raggiunta.

  • art. 67 l.f.

    La pluralità di protesti è stata invocata come fatto idoneo a integrare una presunzione della conoscenza dell'insolvenza e a spostare l'onere della prova, ma la censura è stata respinta perché fondata su una ricostruzione fattuale non condivisa dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili come mezzo di prova della scientia decoctionis, ma la selezione degli indizi e la loro inferenza logica appartengono al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura degli elementi probatori.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata prospettata come errore nella valutazione del materiale probatorio, ma è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile poiché diretta a contestare il convincimento del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; il motivo è stato respinto perché la contestazione della soccombenza non integra una censura autonoma.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati come asserite violazioni di legge e vizi motivazionali, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di nuova ricostruzione dei fatti.
  • La prova della conoscenza dello stato di insolvenza ai fini della revocatoria fallimentare può essere fornita per presunzioni, ma la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione di elementi indiziari deve confrontarsi puntualmente con l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito e rispettare il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto risulti invece esaminato dal giudice di merito, ancorché con esito non condiviso dal ricorrente.
  • La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. segue la soccombenza e non è autonomamente censurabile se il motivo si risolve nella sola contestazione dell'esito del merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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