Sentenza del 04/03/2021 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONI - A mezzo posta - Irreperibilità relativa del destinatario - Perfezionamento - Prova - Esibizione della ricezione della raccomandata informativa c.d. CAD - Necessità - Non sussiste - Prova della sola spedizione del CAD - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per imposta unica sulle scommesse relative agli anni 2010-2011. La ricorrente deduceva nullità della cartella per mancata notifica preliminare dell'avviso di accertamento (art. 60 DPR 600/73) e per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000; contestava inoltre che la notifica fosse effettuata presso l'abitazione del legale rappresentante anziché presso la sede legale della società e lamentava la mancata produzione della raccomandata informativa (CAD) o del relativo avviso di ricevimento.
La decisione
Appello respinto. Il Tribunale ha ritenuto regolare la notifica a mezzo posta, effettuata presso l'abitazione della legale rappresentante in quanto conforme alla normativa (art. 145 c.p.c. e successive modifiche). Ha ritenuto sufficiente, in caso di irreperibilità relativa, la prova della sola spedizione della raccomandata contenente la CAD; non è richiesta l'esibizione dell'avviso di ricevimento comprovante l'effettiva presa in carico del plico. La motivazione dell'atto impugnato è stata giudicata adeguata perché rinvia alle ragioni dell'atto presupposto; inoltre la mancata ritirada dell'avviso di giacenza non esclude la conoscenza dell'atto. Spese compensate per il presente grado di giudizio.
Norme richiamate
la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione dell'avviso di deposito del piego
In caso di irreperibilità relativa del destinatario il perfezionamento della notifica si collega alla spedizione della raccomandata contenente la CAD; non è necessaria prova dell'effettiva ricezione mediante avviso di ricevimento
Consente la notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente se nell'atto sono indicate qualità, residenza, domicilio e dimora abituale; non obbliga il preventivo tentativo di notifica presso la sede legale
Norme sul luogo e modalità di notificazione a persone fisiche, applicabili anche alla notificazione al rappresentante dell'ente
Modifica che ha reso sempre consentita la notificazione al rappresentante dell'ente come previsto dall'art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la procedura di notifica della cartella; il giudice non ha ritenuto la norma ostativa alla notificazione effettuata presso il rappresentante
Richiamato in relazione al presunto difetto di motivazione della cartella; il tribunale ha ritenuto la motivazione adeguata in quanto l'atto rinvia all'atto presupposto conoscibile
Massime di principio
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario, per gli atti di imposizione fiscale è generalmente sufficiente la prova della spedizione della raccomandata contenente la CAD; il perfezionamento si considera avvenuto decorsi dieci giorni dalla spedizione.
- Non è sempre necessaria in giudizio l'esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa per dimostrare la validità della notifica quando sussiste prova di spedizione e di avviso di giacenza non ritirato.
- È legittima la notificazione all'abitazione o domicilio del rappresentante di una società quando l'atto indica le sue qualità, residenza, domicilio e dimora abituale (art. 145 c.p.c. e modifiche), senza obbligo di tentativo preliminare presso la sede legale.
- Il rifiuto o l'omissione del destinatario a ritirare un avviso di giacenza non impedisce che l'atto si consideri conosciuto se la notifica è stata regolarmente esperita secondo le norme;
- Motivi nuovi sollevati per la prima volta in grado d'appello possono essere non valutati per tardività salvo che non siano rilevanti e ammissibili; è opportuno sollevare tutte le eccezioni in primo grado.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia (notifiche CAD e avviso di ricevimento), i tribunali inferiori possono seguire l'orientamento prevalente delle sezioni semplici, fermo restando l'eventuale rimando della questione alle Sezioni Unite.
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