Sentenza del 04/03/2021 n. 317 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero n. xxxxxxxx/2014 per l'importo complessivo di euro 282.299,019 (di cui euro 90.709,91 quota capitale), relativo al recupero di crediti d'imposta ritenuti indebitamente utilizzati negli anni 2011 e 2014 dalla società U. Il ricorrente deduceva l'esistenza effettiva dei crediti maturati e la loro corretta esposizione in dichiarazione (in particolare per l'anno 2011), chiedendo la riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. L'Agenzia ha proposto appello incidentale eccependo l'inammissibilità dell'appello principale per sottoscrizione personale (mancanza di assistenza tecnica nelle controversie di valore superiore a euro 2.582) e, nel merito, sostenendo l'inesistenza dei crediti per carenza dei presupposti (assenza di dichiarazioni fiscali/IVA/IRES/sostituti d'imposta, riscontro da PVC dell'Ufficio Antifrode, mancata risposta a questionario), nonché la riconducibilità delle posizioni societarie al Sig. S. quale dominus.
La decisione
La Commissione ha rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità: la mera sottoscrizione personale non comporta automaticamente inammissibilità se, come nel caso di specie, il ricorrente si è poi munito di difensore e non risulta essere stato impartito un ordine non ottemperato. Nel merito l'appello del ricorrente è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. I giudici hanno ritenuto che: (i) il Sig. M.S. fosse il dominus delle vicende societarie e strettamente collegato ad altra società; (ii) i crediti d'imposta risultassero inesistenti perché la società non aveva presentato le dichiarazioni richieste per le annualità di riferimento e non aveva fornito documentazione probatoria della spettanza dei crediti; (iii) gli accertamenti e il PVC dell'Ufficio Antifrode hanno confermato la mancanza dei requisiti per l'utilizzo dei crediti. È stato richiamato il principio dispositivo della prova (art. 2697 c.c.). Appello incidentale dell'Agenzia respinto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di questo grado, liquidate in euro 3.600,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12
L'obbligo di munirsi di assistenza tecnica nelle controversie di valore superiore a L. 5.000.000 (euro 2.582) deve essere fatto oggetto di ordine da parte del Presidente; la mancata assistenza non determina automaticamente inammissibilità se non è stato previamente intimato l'ordine o se il difetto è stato poi sanato.
Codice Civile, art. 2697
Principio dispositivo della prova: chi deduce un fatto che fonda il proprio diritto ha l'onere di provarlo; applicato per richiedere al ricorrente la produzione della documentazione probatoria della spettanza dei crediti d'imposta.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63
Norma che disciplina il credito d'imposta per incrementi occupazionali (anno 2006): la spettanza del credito è subordinata al possesso dei requisiti e alla relativa documentazione; in mancanza di dichiarazioni e documenti il credito non può ritenersi maturato.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7
Norma che prevedeva crediti d'imposta per incrementi occupazionali (richiamata per i crediti riferiti all'anno 2013): analogo principio di esigenza di dichiarazioni e documentazione per validare l'utilizzo in compensazione.
Cass. sent. n. 8369/2002
"La commissione Tributaria, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a L. 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore, si munisca, invece, dell'indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illegittimità dell'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell'ordine de quo"
La giurisprudenza di legittimità impone che la Commissione disponga l'ordine di munirsi di difensore; senza tale ordine un provvedimento di inammissibilità per difetto di assistenza è illegittimo.
Massime di principio
- La carenza di assistenza tecnica (difensore) in controversie di valore superiore a euro 2.582 non comporta automaticamente l'inammissibilità: la Commissione deve prima ordinare alla parte di munirsi di difensore; se l'ordine non è stato impartito o il difetto è stato sanato, il ricorso/appello non può essere dichiarato inammissibile per tale motivo.
- Il contribuente che invoca l'esistenza di crediti d'imposta ha l'onere di provarne la spettanza: serve produzione di dichiarazioni fiscali, modelli Unico/SC, dichiarazioni IVA/IRES/sostituti d'imposta e ogni documento che dimostri la maturazione del credito; in mancanza prevalgono gli accertamenti dell'Amministrazione.
- L'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta è subordinato al possesso dei presupposti normativi e alla preventiva presentazione delle dichiarazioni richieste; l'assenza di tali adempimenti può legittimare il recupero dell'importo da parte dell'Amministrazione.
- Gli atti di verifica e i PVC redatti dagli uffici (in particolare Uffici Antifrode) costituiscono elementi probatori rilevanti; il contribuente deve contestarli con documentazione precisa e prova contraria adeguata.
- La qualificazione di un soggetto come 'dominant/alter ego' o amministratore di fatto può determinare la sua responsabilità diretta rispetto a scelte societarie e all'utilizzo di crediti, quando la ricostruzione documentale supporti tale collegamento.
- Le spese di lite seguono la soccombenza: la parte soccombente può essere condannata alle spese, anche in sede di appello.
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