Sentenza del 04/03/2021 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Deduzione TFR in caso di cessione d'azienda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della legittimità di sottrarre dal valore delle poste attive il debito relativo al trattamento di fine rapporto (TFR) nel calcolo del corrispettivo per la cessione di un ramo d'azienda; l'Amministrazione fiscale sosteneva che tale operazione non fosse legittima o fosse assimilabile a un accollo di debito non valutabile come componente negativa del corrispettivo
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il debito TFR costituisce una posta passiva inerente e funzionale al ramo d'azienda ceduto e non un semplice accollo di debito. Pertanto la sottrazione del TFR dalle poste attive ai fini della quantificazione del corrispettivo di cessione è legittima. Di conseguenza la pretensione dell'Amministrazione è stata respinta e non sono state integrate maggiori imposte in capo al cedente in relazione a quella specifica deduzione
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2558 (cessione di azienda)
La cessione d'azienda comprende beni e obbligazioni inerenti al ramo aziendale; il TFR, essendo obbligazione inerente al rapporto di lavoro connesso al ramo, rientra fra le passività trasferite/considerate nella negoziazione del corrispettivo
Codice Civile, art. 2120 (trattamento di fine rapporto)
Il TFR è una obbligazione a carico del datore di lavoro verso i lavoratori e pertanto costituisce una passività aziendale rilevante e quantificabile
Disciplina fiscale della cessione d'azienda (TUIR - principi generali)
Ai fini della determinazione del corrispettivo e delle conseguenze fiscali è legittimo tenere conto delle passività inerenti al ramo ceduto se adeguatamente documentate e imputabili al ramo stesso
Massime di principio
- Il TFR è, di norma, una passività inerente al ramo d'azienda ceduto e può essere considerato nella determinazione del corrispettivo quando sia oggettivamente riferibile al ramo trasferito
- La qualifica come "accollamento di debito" richiede elementi contrattuali specifici (es. esplicita assunzione dell'obbligazione da parte dell'acquirente); in assenza di ciò il TFR resta posta passiva del ramo
- Per poter validamente dedurre il TFR dal valore delle attività è necessario che la quantificazione sia documentata (calcoli TFR, libro paga, prospetti riepilogativi) e che risulti la connessione fra la passività e il ramo ceduto
- Nella stipula dell'atto di cessione è opportuno delimitare chiaramente l'oggetto della cessione e l'attribuzione delle passività (incluso il TFR) per evitare contestazioni fiscali o contabili
- Se l'acquirente assume espressamente le obbligazioni retributive (incluso TFR), la conseguenza fiscale e contabile può differire: è quindi fondamentale la formulazione contrattuale e la corretta rappresentazione nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni fiscali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 317 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 811 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 mar 2021Sentenza del 04/03/2021 n. 843 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →