Sentenza del 04/03/2021 n. 811 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Avvisi di accertamento - Accertamento con adesione - Motivazione - Documenti richiamati - Allegazione - Onere - Sufficienza - Limiti - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF e addizionali relativo al periodo d'imposta 2010, classificato con metodo sintetico ex art. 38 DPR 600/1973. Il ricorrente deduceva: (i) difetto di sottoscrizione dell'avviso per assenza di delega specifica; (ii) mancata instaurazione/completamento del contraddittorio nella procedura di accertamento con adesione; (iii) difetto di motivazione e richiesta di "prove diaboliche" circa la disponibilità delle somme e la tracciabilità delle stesse; (iv) contestazione della quantificazione degli utili percepiti dalla società NGE sas (utili 2009 riscossi 2010) e della congruità dell'accertamento sintetico. Chiedeva annullamento dell'avviso, o in subordine rideterminazione degli importi e refusione spese.
La decisione
La Commissione regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la sottoscrizione tramite delega del direttore, non ha rilevato nullità per la procedura di adesione e ha confermato l'accertamento sintetico fondato su spese indubitabilmente sostenute per €52.234,12 a fronte di reddito dichiarato di €12.784,00. Il contribuente non ha fornito una rendicontazione chiara e prova sufficiente della provenienza delle somme; non è richiesta dall'Ufficio alcuna "prova diabolica", ma solo documentazione che giustifichi il divario tra spese e reddito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo grado per €2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38 DPR 600/1973
l'Ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi ...
Consente all'Ufficio di accertare sinteticamente il reddito in presenza di spese non giustificate; grava sul contribuente l'onere di dimostrare la provenienza delle somme con redditi diversi, esenti o esclusi dalla base imponibile. Non è richiesta una "prova diabolica", ma una chiara rendicontazione.
art. 42 DPR 600/1973
Rileva la correttezza formale della sottoscrizione dell'atto anche se operata da personale di III Area tramite delega del direttore; la delega interna è idonea a validare la firma dell'atto.
art. 32 DPR 600/1973
Disciplina la procedura di accertamento con adesione: il mancato esito favorevole non costituisce di per sé vizio dell'iter se la procedura è stata svolta correttamente; l'Ufficio può dichiarare l'esito negativo e proseguire con l'accertamento.
Corte cost. n. 283/1987
Citata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla presunta necessità di prove molto stringenti; la decisione di commissione richiama però il principio che non siano richieste prove impossibili, bensì documentazione chiara.
Corte cost. n. 37/2015
Richiamata per il principio che la validità esterna dell'atto si valuta sulla base della legittimazione dell'Ufficio e della adeguata titolazione/esperienza del delegato alla firma, più che sulla mera posizione organizzativa formale.
Massime di principio
- L'Ufficio può utilizzare il metodo sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 quando le spese documentate sono incompatibili con i redditi dichiarati; il contribuente ha l'onere di provare la diversa provenienza dei finanziamenti.
- Non è richiesto al contribuente di dare "prove diaboliche"; è però necessaria una rendicontazione chiara e documentata che giustifichi il divario tra spese ed entrate.
- La validità della sottoscrizione di un avviso non viene messa in dubbio se è apposta da personale delegato secondo le norme interne dell'Amministrazione; le questioni interne di delega non invalidano l'atto se l'Ufficio è titolato a esercitare la pretesa.
- Il mancato esito favorevole della procedura di accertamento con adesione non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre valutare se il contraddittorio sia stato svolto correttamente, non se abbia prodotto risultati favorevoli al contribuente.
- In sede di giudizio tributario il contribuente deve contestare in modo specifico e motivato i fatti e le prove poste a fondamento dell'accertamento; la mera riproposizione generica di doglianze processuali può essere insufficiente.
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