Sentenza del 04/03/2021 n. 843 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Società di capitali a ristrettissima base azionaria - Avviso di accertamento - Successiva denuncia nei confronti degli amministratori - Onere della prova di estraneità del socio - Non assolto - Principio di buona fede e diligenza ordinaria - Violazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di avviso di accertamento fiscale alla società (e contestuale attribuzione di responsabilità/effetti al socio). Il socio ha sporto successivamente una denuncia nei confronti degli amministratori tentando di dimostrare la propria estraneità alle violazioni contestate; la denuncia è stata presentata solo dopo la ricezione dell'avviso di accertamento.
La decisione
Il giudice ha ritenuto la denuncia del socio tardiva e meramente strumentale, costruita ex post per sostenere l'asserita estraneità del socio. Il socio non ha assolto l'onere della prova della propria estraneità e non ha dimostrato di aver esercitato una diligenza minima nel vigilare sugli atti societari. L'avviso di accertamento è quindi rimasto valido rispetto alle conseguenze che lo collegavano al socio; la posizione del socio è stata respinta.
Norme richiamate
Principio di buona fede
Il principio di buona fede presiede anche alla tutela dei terzi aventi causa di una s.r.l. a ristrettissima base azionaria, imponendo al socio un comportamento diligente e non meramente formale; la denuncia tardiva può essere considerata strumentale.
Onere della prova e diligenza del socio
Al socio che pretende di essere estraneo alle violazioni ricade l'onere di provare concretamente la propria non partecipazione e di dimostrare di aver esercitato una diligenza almeno ordinaria nel verificare atti e comportamenti societari; la mera denuncia successiva non è sufficiente.
Massime di principio
- In società a ristrettissima base azionaria il socio che detiene la quasi totalità delle quote ha un obbligo maggiore di vigilanza: non può invocare l'estraneità limitandosi a denunce presentate dopo l'emergere di contestazioni.
- Una denuncia penale presentata solo dopo la notifica di un avviso di accertamento è facilmente valutata come strumentale; per essere credibile la denuncia deve essere tempestiva e supportata da elementi concreti.
- L'onere della prova dell'estraneità grava sul socio; è indispensabile raccogliere e conservare documentazione preventiva che dimostri l'assenza di coinvolgimento o il pronto esercizio di controllo/riscontro sulle attività societarie.
- La buona fede e la diligenza ordinaria richiedono controlli attivi (es.: richiesta di informazioni, verifica documentale, partecipazione alle decisioni rilevanti) per evitare di essere ritenuti responsabili per violazioni commesse da amministratori o terzi.
- In situazioni analoghe, il contribuente/socio dovrebbe agire tempestivamente (segnalare le irregolarità, procedere a verifiche interne, informare l'autorità competente) e non attendere l'iniziativa dell'amministrazione finanziaria per costruire una difesa.
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