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Sentenza

Sentenza del 04/03/2021 n. 843 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Società di capitali a ristrettissima base azionaria - Avviso di accertamento - Successiva denuncia nei confronti degli amministratori - Onere della prova di estraneità del socio - Non assolto - Principio di buona fede e diligenza ordinaria - Violazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di avviso di accertamento fiscale alla società (e contestuale attribuzione di responsabilità/effetti al socio). Il socio ha sporto successivamente una denuncia nei confronti degli amministratori tentando di dimostrare la propria estraneità alle violazioni contestate; la denuncia è stata presentata solo dopo la ricezione dell'avviso di accertamento.

La decisione

Il giudice ha ritenuto la denuncia del socio tardiva e meramente strumentale, costruita ex post per sostenere l'asserita estraneità del socio. Il socio non ha assolto l'onere della prova della propria estraneità e non ha dimostrato di aver esercitato una diligenza minima nel vigilare sugli atti societari. L'avviso di accertamento è quindi rimasto valido rispetto alle conseguenze che lo collegavano al socio; la posizione del socio è stata respinta.

Norme richiamate

  • Principio di buona fede

    Il principio di buona fede presiede anche alla tutela dei terzi aventi causa di una s.r.l. a ristrettissima base azionaria, imponendo al socio un comportamento diligente e non meramente formale; la denuncia tardiva può essere considerata strumentale.

  • Onere della prova e diligenza del socio

    Al socio che pretende di essere estraneo alle violazioni ricade l'onere di provare concretamente la propria non partecipazione e di dimostrare di aver esercitato una diligenza almeno ordinaria nel verificare atti e comportamenti societari; la mera denuncia successiva non è sufficiente.

Massime di principio

  • In società a ristrettissima base azionaria il socio che detiene la quasi totalità delle quote ha un obbligo maggiore di vigilanza: non può invocare l'estraneità limitandosi a denunce presentate dopo l'emergere di contestazioni.
  • Una denuncia penale presentata solo dopo la notifica di un avviso di accertamento è facilmente valutata come strumentale; per essere credibile la denuncia deve essere tempestiva e supportata da elementi concreti.
  • L'onere della prova dell'estraneità grava sul socio; è indispensabile raccogliere e conservare documentazione preventiva che dimostri l'assenza di coinvolgimento o il pronto esercizio di controllo/riscontro sulle attività societarie.
  • La buona fede e la diligenza ordinaria richiedono controlli attivi (es.: richiesta di informazioni, verifica documentale, partecipazione alle decisioni rilevanti) per evitare di essere ritenuti responsabili per violazioni commesse da amministratori o terzi.
  • In situazioni analoghe, il contribuente/socio dovrebbe agire tempestivamente (segnalare le irregolarità, procedere a verifiche interne, informare l'autorità competente) e non attendere l'iniziativa dell'amministrazione finanziaria per costruire una difesa.

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