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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32592/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere, confermata dal giudice del riesame, perché ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e di due tentate estorsioni aggravate, rispettivamente ai danni di un’azienda bufalina e di una ditta edilizia. Gli indizi erano fondati principalmente su conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, dalle quali i giudici cautelari avevano desunto l’esistenza e l’operatività di più clan, una cassa comune, la disponibilità di armi, attività estorsive e il contributo dell’indagato alla vita associativa e ai reati-fine. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione associativa, sostenendo che il proprio ruolo di possibile reggente fosse solo un’aspirazione soggettiva priva di riscontri, che non fossero stati individuati concreti atti di esercizio di funzioni direttive e che le conversazioni e le dichiarazioni dei collaboratori fossero prive di riscontri oggettivi e individualizzanti. Con il secondo motivo ha contestato i gravi indizi relativi alle due tentate estorsioni, sostenendo che le conversazioni valorizzate dimostrassero, al più, un progetto criminoso o un accordo non attuato, senza individuare atti idonei e non equivoci diretti alla consumazione del reato, né le concrete modalità delle richieste estorsive. Con il terzo motivo ha censurato la valutazione delle esigenze cautelari e delle proprie condizioni di salute, lamentando l’omessa disposizione di accertamenti medico-legali ai sensi dell’art. 299, comma 4-ter, c.p.p. e l’erronea applicazione della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., nonostante l’età avanzata, il ricovero ospedaliero, l’assenza di condotte recenti e la dedotta cessazione o attenuazione dei rapporti con il clan.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alla partecipazione associativa, ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice del riesame, che non aveva valorizzato la sola aspirazione al ruolo di reggente, ma un insieme di elementi: la consumazione di reati-fine, la partecipazione, anche tramite il figlio, a riunioni operative con esponenti di altri clan, l’esercizio di poteri rappresentativi e decisionali, il coinvolgimento nelle attività illecite e il credito riscosso dalla sua pretesa di assumere il vertice del clan. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle conversazioni intercettate secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, senza applicazione della regola dell’art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni captate tra interlocutori inconsapevoli dell’intercettazione. Il motivo relativo alle tentate estorsioni è stato ritenuto diretto a ottenere una rivalutazione in fatto del contenuto delle intercettazioni e, pertanto, non scrutinabile in cassazione in assenza di deduzione di un travisamento del loro contenuto. La Corte ha comunque rilevato che le conversazioni indicavano plausibilmente atti idonei e non equivoci: per la prima estorsione, la visita alla vittima per formulare la richiesta di tangente; per la seconda, la partecipazione alla fase conclusiva dell’attività estorsiva. Il motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto infondato quanto alla richiesta di accertamenti medico-legali e inammissibile quanto alle ulteriori censure sulle condizioni di salute e sull’operatività della presunzione cautelare. Le condizioni di salute incompatibili con il carcere devono essere dedotte davanti al giudice competente ex art. 279 c.p.p. mediante richiesta di revoca o modifica della misura ai sensi dell’art. 299 c.p.p.; il giudice del riesame non è competente a svolgere gli accertamenti previsti dall’art. 299, comma 4-quater, c.p.p. La motivazione sull’assenza di incompatibilità con la detenzione e sulla permanenza dei rapporti con il clan è stata ritenuta esaustiva.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La partecipazione all’associazione mafiosa è stata ritenuta sorretta da un quadro indiziario composto da condotte operative, poteri rappresentativi e decisionali, coinvolgimento nei reati-fine e persistente messa a disposizione del sodalizio.

  • art. 56 c.p.

    Per la tentata estorsione è sufficiente, sul piano cautelare, l’individuazione di atti idonei e non equivoci diretti alla consumazione; la Corte ha ritenuto tali la formulazione della richiesta estorsiva alla vittima e la partecipazione alla fase di chiusura dell’attività illecita.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La regola sui riscontri delle dichiarazioni rese da imputati in procedimenti connessi non si applica alle dichiarazioni accusatorie contenute in conversazioni tra interlocutori captate mediante intercettazioni regolarmente autorizzate e svolte all’insaputa dei conversanti, valutabili secondo gli ordinari criteri probatori.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta, salvo i casi previsti dalla legge, di adeguatezza della custodia carceraria.

  • art. 275, commi 4 e 4-bis, c.p.p.

    Le presunzioni relative alla custodia cautelare in carcere possono essere superate nei casi normativamente previsti, tra cui la necessità di accudire figli minori di sei anni o l’incompatibilità della malattia con la detenzione intramuraria.

  • art. 279 c.p.p.

    Il giudice competente a valutare le condizioni di salute dedotte come incompatibili con la custodia cautelare è il giudice che ha applicato la misura.

  • art. 299 c.p.p.

    Le questioni relative all’incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere devono essere proposte mediante richiesta di revoca o modifica della misura; gli accertamenti medico-legali previsti dalla norma non possono essere svolti dal giudice del riesame.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, non conseguendo dalla decisione la liberazione del detenuto, la cancelleria trasmette copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario.

Massime di principio

  • La partecipazione a un’associazione mafiosa può essere desunta, in sede cautelare, da una valutazione complessiva di condotte operative, esercizio di poteri rappresentativi o decisionali, coinvolgimento nei reati-fine e persistente disponibilità verso il sodalizio; non è necessario che l’indagato abbia formalmente assunto il ruolo verticistico al quale aspira.
  • Le conversazioni intercettate tra interlocutori inconsapevoli dell’attività captativa, anche quando contengano accuse nei confronti di terzi, sono valutabili secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova e non sono soggette, per tale solo fatto, alla necessità dei riscontri prevista dall’art. 192, comma 3, c.p.p.
  • In sede cautelare, la formulazione della richiesta estorsiva alla vittima costituisce atto idoneo e non equivoco ai sensi dell’art. 56 c.p., anche se il pagamento della somma non è avvenuto; analogamente, la partecipazione alla fase conclusiva dell’attività estorsiva può integrare un contributo concorsuale al tentativo.
  • È inammissibile in cassazione la censura che si risolva nella richiesta di una diversa lettura delle conversazioni intercettate e degli elementi di fatto già valutati dal giudice cautelare, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento del contenuto della prova.
  • Le condizioni di salute dedotte come incompatibili con la custodia carceraria devono essere sottoposte al giudice competente ex art. 279 c.p.p. mediante richiesta di revoca o modifica della misura ai sensi dell’art. 299 c.p.p.; il giudice del riesame non è tenuto né legittimato a svolgere gli accertamenti medico-legali propri di tale procedimento.
  • Per superare la presunzione cautelare relativa alla partecipazione ad associazione mafiosa occorre allegare o acquisire elementi concreti idonei a dimostrare la cessazione dei rapporti con il sodalizio; età avanzata, ricovero temporaneo o mera negazione del coinvolgimento non sono di per sé sufficienti quando il giudice abbia motivatamente escluso la discontinuità della partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCustodia cautelare
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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