Cassazione Civile, Ordinanza n. 08641/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda nasce da una delibera del Direttorio della Banca d'Italia che ha irrogato a un componente del consiglio di amministrazione, privo di deleghe esecutive, due sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 175.000 euro, ai sensi dell'art. 144 t.u.b., per carenze organizzative, di controllo interno e di governo societario emerse da un'ispezione BCE sulla banca. L'interessato ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d'appello, chiedendo l'annullamento della delibera o, in subordine, la riduzione della sanzione; la Corte d'appello ha respinto l'opposizione, ritenendo legittima la motivazione per relationem, insussistente la tardività della contestazione e del procedimento, non applicabile retroattivamente la disciplina più favorevole del d.lgs. 72/2015, corretta l'utilizzazione delle risultanze ispettive BCE e sussistente la colpa del consigliere non esecutivo per omessa vigilanza. In cassazione il ricorrente ha proposto ventitré motivi, in sintesi: 1) illegittimità della motivazione per relationem e violazione del contraddittorio; 2) natura sostanzialmente penale delle sanzioni e conseguente applicazione delle garanzie convenzionali e della lex mitior; 3) errata individuazione del dies a quo e della complessità dell'accertamento ai fini della decadenza; 4) superamento del termine regolamentare di conclusione del procedimento; 5) mancata retroattività della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 72/2015; 6) omessa pronuncia sulla quantificazione della sanzione; 7) illegittimo uso delle risultanze ispettive BCE e mancanza di autonoma istruttoria; 8) compressione del diritto di difesa per diniego di accesso a documenti; 9) inversione dell'onere della prova e violazione della presunzione di innocenza; 10-13) omesso esame dell'occultamento posto in essere dai vertici e dell'affidamento incolpevole nelle strutture interne; 14-21) erronea valutazione delle singole contestazioni sostanziali (sovrapprezzo azioni, patrimonializzazione, acquisti/vendite di azioni, ristorni, investimenti in fondi, supporto alle funzioni di compliance e audit, portafoglio strategico, derivati); 22) omessa pronuncia sulla quantificazione e sul cumulo materiale; 23) illegittima condanna alle spese, poiché la Banca d'Italia si era difesa con avvocati interni. La Banca d'Italia ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure relative alla motivazione per relationem, ha escluso la natura sostanzialmente penale delle sanzioni ex art. 144 t.u.b., ha confermato che il termine di cui all'art. 19, comma 3, l. 689/1981 non fissa un termine finale decadenziale e che il termine regolamentare di 240 giorni è ordinatorio, ha negato l'applicabilità retroattiva della lex mitior e dell'art. 144-quater t.u.b., ha ritenuto legittimo il coordinamento BCE-Banca d'Italia e sufficiente il contraddittorio procedimentale, e ha confermato la presunzione iuris tantum di colpa ex art. 3 l. 689/1981 con onere a carico del sanzionato di provare l'assenza di colpa. Ha altresì ribadito che, per i consiglieri non esecutivi di banche, il dovere di supervisione strategica impone di attivarsi richiedendo informazioni e sollecitando correttivi di fronte a segnali percepibili, senza che l'occultamento interno o la presenza di comitati delegati escludano di per sé la responsabilità. Le singole contestazioni di merito sono state ritenute correttamente valutate dalla Corte d'appello, e la condanna alle spese è stata confermata perché la Banca d'Italia era difesa da avvocatura interna iscritta in elenco speciale. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce la base sanzionatoria delle violazioni contestate; le sanzioni irrogate per carenze organizzative non sono state qualificate come sostanzialmente penali.
regola l'opposizione giurisdizionale alla sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia.
art. 53, comma 1, lett. b) e d), t.u.b.
richiama gli obblighi di organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni rilevanti per l'addebito.
art. 67, comma 1, lett. b) e d), t.u.b.
richiama gli obblighi prudenziali applicabili al gruppo bancario e al governo societario.
art. 18, par. 5, Reg. UE n. 1024/2013
consente alla BCE di trasmettere le evidenze ispettive all'autorità nazionale per l'avvio del procedimento sanzionatorio.
invocato dal ricorrente in tema di garanzie del procedimento, ma la censura è stata respinta.
il dies a quo non coincide con la mera acquisizione del fatto, ma con il completamento della valutazione e sussunzione dell'illecito.
non prevede un termine finale decadenziale per la conclusione del procedimento sanzionatorio.
pone una presunzione iuris tantum di colpa, con onere per il sanzionato di provare di aver agito senza colpa.
invocato per la disciplina più favorevole, ma ritenuto non operante in via retroattiva nel caso di specie.
esclude la retroattività della nuova disciplina sanzionatoria più favorevole per fatti anteriori.
la sua applicazione presuppone un impatto rilevante della violazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistente un impatto gravissimo.
ritenuto non applicabile ratione temporis.
i criteri di determinazione della sanzione sono stati ritenuti applicati e la differenziazione degli importi ha mostrato personalizzazione.
impone agli amministratori non esecutivi un dovere di agire informati e di attivarsi per verificare l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli.
fondamento della responsabilità degli amministratori per omessa vigilanza e mancata attivazione sui profili di competenza consiliare.
è stato ritenuto inconferente rispetto agli addebiti relativi alla determinazione del prezzo e alle carenze procedurali nell'aumento di capitale.
richiamato in relazione alla deliberazione di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni.
giustifica la condanna alle spese della parte soccombente anche quando l'amministrazione vittoriosa sia difesa da avvocati interni abilitati.
la doglianza di omessa pronuncia è stata disattesa perché le questioni erano già assorbite o comunque trattate.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per la maggior parte delle censure di diritto.
norma richiamata per le doglianze di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
le censure formulate come omesso esame sono state spesso respinte perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
ha fondato l'inammissibilità del motivo sulla motivazione per relationem, alla luce dell'orientamento consolidato.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- I provvedimenti sanzionatori dell'autorità bancaria possono essere motivati per relationem, purché l'atto richiamato sia puntualmente individuato e reso disponibile all'interessato; tale tecnica non viola, di per sé, il principio di separazione tra istruttoria e decisione.
- Le sanzioni amministrative bancarie per carenze organizzative ex art. 144 t.u.b. non sono automaticamente qualificate come sanzioni penali sostanziali; di conseguenza non si applicano in via generale la retroattività della lex mitior e le garanzie proprie del diritto penale convenzionale.
- Nel procedimento sanzionatorio bancario, il termine per concludere l'accertamento decorre dal momento in cui l'autorità è in grado di valutare i dati e sussumerli nella fattispecie illecita, non dalla sola acquisizione materiale delle informazioni; l'eventuale termine regolamentare interno è ordinatorio se la legge non prevede una diversa sanzione.
- La disciplina sanzionatoria amministrativa pone una presunzione iuris tantum di colpa: una volta accertata la violazione, grava sul destinatario dell'atto dimostrare di aver agito senza colpa.
- Per gli amministratori non esecutivi di intermediari bancari, il dovere di supervisione strategica e di agire informati impone di attivarsi con richiesta di informazioni e sollecitazione di rimedi quando emergano segnali percepibili di criticità; l'occultamento da parte del management non esonera automaticamente da responsabilità se il difetto di controllo è riconducibile a smagliature del sistema governato dal consiglio.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione del merito a quella del giudice di appello quando la sentenza impugnata abbia esaminato le circostanze dedotte e le abbia motivatamente disattese.
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