Cassazione Civile, Ordinanza n. 26273/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, da parte del Sindaco di un Comune, del doppio incarico di Segretario generale e Direttore generale a una dipendente/dirigente locale, con scadenza fissata al 13 giugno 2013. La ricorrente aveva poi comunicato di volersi dimettere dall'incarico di Segretario generale per assumere un analogo incarico presso altro ente; il Comune aveva preso atto della soppressione per legge della figura del Direttore generale e, con delibera, aveva collegato le funzioni di Direttore generale alla sola permanenza in servizio del Segretario. Successivamente la stessa interessata aveva dichiarato di ritirare le dimissioni e aveva continuato a svolgere le funzioni, ma il Sindaco ne aveva disposto la revoca. In giudizio la parte privata chiedeva il risarcimento del danno per mancato guadagno, il riconoscimento del servizio prestato fino a giugno 2013 come Direttore generale e il rimborso delle spese sostenute. Con il ricorso per cassazione denunciava, in sostanza: l'omesso esame di una questione decisiva, l'illogicità della motivazione e la violazione di norme codicistiche, costituzionali, statutarie e del TUEL, sostenendo che la nota protocollata non fosse stata correttamente interpretata e che in essa non vi fosse volontà di dimettersi dall'incarico di Direttore generale; inoltre deduceva che per eliminare tale figura sarebbe stata necessaria una modifica dello statuto comunale e che la procedimentalizzazione seguita dall'ente fosse illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, formalmente cumulati e strettamente connessi, mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura del contenuto della nota protocollo n. 24609 e quindi una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, secondo l'accertamento della corte territoriale, le dimissioni avevano riguardato entrambi gli incarichi e che il rapporto con il Comune era comunque cessato definitivamente per volontà della ricorrente dal 1° novembre 2012; per questo le ulteriori doglianze sono state ritenute irrilevanti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati come parametri ermeneutici contrattuali, ma la Corte non li applica per un nuovo apprezzamento del significato della nota, ritenendo inammissibile la richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 85 Statuto comunale
Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una modifica statutaria, ma la censura è stata reputata irrilevante alla luce dell'accertata cessazione del rapporto.
artt. 97 e 98 Cost.
Richiamati a sostegno della doglianza sulla legittimità dell'assetto degli incarichi e della loro procedimentalizzazione, senza esito favorevole.
Invocato dalla ricorrente come parametro di correttezza/diligenza, ma senza incidere sull'esito per la preclusione alla rivalutazione del fatto.
Invocato come principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma non scrutinato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria e del riconoscimento economico, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente per il riconoscimento del servizio prestato, ma considerato irrilevante rispetto alla cessazione del rapporto accertata in fatto.
artt. 97 e 108 d.lgs. n. 267 del 2000
Invocati per contestare il corretto assetto e la procedimentalizzazione dell'incarico di direttore generale, ma le relative doglianze sono state ritenute inammissibili.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del contenuto di una nota o di un atto negoziale/procedimentale per ottenere una lettura fattuale diversa da quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando la censura di ricorso si risolve nel sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie o dell'apprezzamento del fatto, essa è inammissibile perché esula dal sindacato di legittimità.
- Se il giudice di merito ha accertato che le dimissioni o la cessazione hanno riguardato tutti gli incarichi in essere e che il rapporto è cessato per volontà della parte, risultano irrilevanti le ulteriori contestazioni sulla validità interna degli atti dell'ente relative alla perdurante esistenza dell'incarico.
- La deduzione di violazioni di norme sostanziali o costituzionali non è sufficiente ad ammettere il ricorso quando, nella sostanza, la censura mira solo a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26234/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26235/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26236/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26239/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26240/2024 del 08/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26241/2024 del 08/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →