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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13698/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna alla pena di un anno e sei mesi di arresto per il porto di un coltello a scatto, reato poi riqualificato ai sensi dell'art. 699 c.p., commesso a Napoli il 12/02/2022. Il ricorso contestava, da un lato, la mancata applicazione dell'art. 4 l. 110/1975 e, dall'altro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione sul punto fosse carente perché non fondata su elementi specifici. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: il coltello a scatto rientra tra le armi bianche il cui porto è vietato in modo assoluto; quanto alle attenuanti generiche, la mancata concessione può essere motivata dall'assenza di elementi positivi e, a maggior ragione, dai precedenti penali e dalla mancanza di concreti elementi di meritevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il porto del coltello a scatto, ritenendo corretto il inquadramento del fatto nell'art. 699 c.p. e legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 699 c.p.

    porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen.

    Il porto di un coltello a scatto costituisce reato autonomo, trattandosi di arma bianca propria il cui porto è vietato assolutamente e per la quale non è ammessa licenza.

  • art. 4 l. 110/1975

    La doglianza sulla mancata applicazione di questa norma è stata ritenuta infondata, perché il fatto è stato correttamente sussunto nell'art. 699 c.p. in ragione della natura dell'arma.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo

    Dopo la riforma, l'incensuratezza non basta di per sé a ottenere le attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi, specie se vi sono precedenti penali.

  • d.l. n. 92/2008

    È richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sulla concessione delle attenuanti generiche.

  • l. n. 125/2008

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 92/2008, rilevante per la riforma dell'art. 62-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Il porto di un coltello a scatto integra il reato di porto abusivo di arma bianca di cui all'art. 699 c.p., poiché si tratta di arma propria il cui porto è vietato in modo assoluto.
  • Quando il fatto è correttamente qualificato come porto di arma bianca vietata in assoluto, non trova applicazione la diversa disciplina invocata dalla difesa se incompatibile con la natura dell'arma.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto dall'assenza di elementi positivi di meritevolezza e, a maggior ragione, dai precedenti penali dell'imputato.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
  • In sede di legittimità, la censura che pretenda una motivazione specifica del diniego delle attenuanti generiche, senza indicare elementi positivi trascurati dal giudice, è infondata quando la motivazione impugnata dia conto dell'assenza di meritevolezza.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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