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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43841/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna la condanna per tentata truffa aggravata (avvenuta in primo grado e confermata in appello) contestando: 1) che il falso attestato prodotto dopo il periodo di congedo non integri truffa ma altra fattispecie (violazione artt. 640 c.p. e 546 c.p.p.); 2) che dovesse applicarsi l'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 (false attestazioni di dipendente pubblico) e non la truffa; 3) il diniego, da parte della Corte di appello, di acquisizione di documentazione sanitaria e di prove richieste (art. 603 c.p.p.); 4) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e artt. 544 e 546 c.p.p.). In sostanza il ricorrente sosteneva che il documento falso era stato prodotto successivamente all'assenza e quindi la condotta non avrebbe dovuto essere qualificata come truffa ma, al più, come falsa attestazione/violazione amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto infondati o privi di interesse i motivi: 1) ha confermato che, nei rapporti di lavoro continuativi, l'allegazione di certificato falso successiva all'assenza può integrare gli artifici e raggiri tipici della truffa se esiste il dolo di procurarsi un ingiusto profitto e una serie causale che ha prodotto o era idonea a produrre danno; 2) ha escluso che la richiamata norma speciale (art. 55-quinquies) impedisca la configurabilità della truffa e ha ricordato che le due fattispecie possono concorrere; 3) ha ritenuto legittimo il diniego di acquisizione documentale perché la documentazione richiesta non risultava utile ai fini della difesa rispetto alla frode contestata; 4) ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e delle attenuanti generiche valutando l'entità del pregiudizio potenziale e l'assenza di particolare comportamento processuale meritevole di indulgenza.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha interpretato la truffa come applicabile anche quando l'artificio o il raggiro si manifestino nel corso dell'esecuzione del rapporto di lavoro (es. presentazione successiva di documentazione falsa) se sussiste il dolo di conseguire un ingiusto profitto e la condotta è idonea a causare danno patrimoniale.

  • art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    "Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600."

    La norma punisce condotte di falsa attestazione/giustificazione dell'assenza del dipendente pubblico; la Corte ha ritenuto che essa non escluda l'applicabilità del codice penale (clausola "fermo quanto previsto dal codice penale") e che il reato speciale può concorrere con la truffa quando la condotta determini danno patrimoniale alla P.A.

  • art. 480 cod. pen. (falsità)

    La Corte ha richiamato il principio per cui la falsità può essere assorbita dalla fattispecie speciale (art.55-quinquies) ma non impedisce automaticamente la qualificazione anche come truffa quando sono presenti gli ulteriori elementi richiesti da quest'ultima.

  • art. 603 cod. proc. pen. (istruttoria dibattimentale, istanze di prova)

    La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto delle richieste di acquisizione documentale quando tali documenti non risultano necessari o utili ai fini della dimostrazione contraria rispetto alla responsabilità per la frode contestata.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle censure sulla valutazione della gravità del fatto e delle attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di gravità compiuta dal giudice di merito.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati: la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente.

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile: la Corte ha valutato l'idoneità ex ante della condotta a cagionare un pregiudizio apprezzabile e l'entità del profitto indebitamente percepito, nonostante il fatto sia rimasto tentato.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto che le attenuanti generiche non fossero da riconoscere in misura tale da giustificare una riduzione ulteriore, considerando il comportamento processuale e la gravità della condotta.

Massime di principio

  • La presentazione di un documento falso dopo l'assenza dal lavoro può integrare il reato di truffa se è parte di una condotta dolosa volta a procurarsi un ingiusto profitto e se esiste una correlazione causale con il danno o l'idoneità a produrlo; non è necessario che l'artificio preceda temporalmente l'assenza.
  • L'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, pur essendo una norma speciale in materia di false attestazioni di dipendenti pubblici, non esclude automaticamente l'applicazione degli articoli del codice penale (come la truffa) quando ricorrono gli elementi tipici di quest'ultima; le fattispecie possono concorrere materialmente.
  • Le richieste di acquisizione di documenti o di rinnovazione dell'istruttoria sono legittime solo se il materiale richiesto è rilevante e necessario per provare un fatto decisivo per la responsabilità; il giudice di merito deve motivare il diniego indicando l'inutilità o irrilevanza della prova.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione ex ante dell'idoneità della condotta a produrre un danno limitato; anche il tentativo può escludere la non punibilità se la condotta era idonea a cagionare un danno apprezzabile o il profitto doveva essere significativo.
  • La riqualificazione della fattispecie in un reato con pena più grave non è utile al ricorrente e può essere considerata priva di interesse; la giurisprudenza di legittimità valuta la coesistenza e i rapporti di specialità/concorrenti tra norme penali e amministrative.

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