Cassazione Civile, Ordinanza n. 30621/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, da ultimo, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, fondando la domanda su una vicenda personale: relazione sentimentale osteggiata dalla famiglia della ragazza, aborto della stessa e suo successivo decesso, con conseguente timore di essere incriminato, eventualmente anche con pena di morte, e di subire aggressioni da parte dei familiari. Il Tribunale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale; la Corte d'appello di Bologna aveva rigettato l'impugnazione ritenendo inattendibile il racconto, falsa la documentazione prodotta e comunque irrilevante, ai fini della protezione, la prospettazione di essere autore di un reato ricercato dalle autorità del Paese d'origine. Quanto alla sola protezione umanitaria, la Corte territoriale aveva escluso la vulnerabilità del richiedente, osservando che l'integrazione in Italia non basta senza la prova di un serio rischio di compressione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Con il ricorso per cassazione il richiedente denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, dell'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2007, dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di valutare la documentazione, la situazione sociopolitica del Paese e di compiere un giudizio comparativo tra la situazione personale e il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo si risolveva in una generica riproposizione delle ragioni già dedotte, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l'inattendibilità del narrato e la delimitazione della domanda alla sola protezione umanitaria. Il ricorso tendeva, inoltre, a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata regolare costituzione dell'intimato. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione dei fatti e dell'attendibilità del narrato, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara il motivo inammissibile
richiamato dal ricorrente come norma violata, senza che la Corte ne sviluppi un'interpretazione autonoma nel merito
art. 14 d.lgs. n. 252/2007
richiamato dal ricorrente; il testo della decisione lo menziona nel motivo di ricorso ma non lo esamina nel merito
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente in tema di protezione umanitaria; la Corte rileva che la domanda era limitata a tale forma di tutela, ma dichiara inammissibile il motivo per difetto di confronto con la ratio decidendi
richiamato dal ricorrente come parametro del vizio dedotto; la Corte osserva che la censura è generica e mira a una rivalutazione del merito non consentita
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico le difese già svolte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una motivata valutazione di inattendibilità del racconto.
- In tema di protezione umanitaria, l'integrazione sociale in Italia non è di per sé sufficiente: occorre allegare e dimostrare un serio rischio di compressione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine.
- Quando la domanda azionata in sede di merito è stata espressamente delimitata a una sola forma di protezione, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale perimetro e con le ragioni decisive poste a base del rigetto.
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