Cassazione Penale, Sentenza n. 18247/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la motivazione e la decisione di merito: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che la responsabilità era stata affermata nonostante lo Schillaci avesse agito solo come broker nella stipula delle polizze e che soltanto una delle due polizze risultava inesistente; (2) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aumento per recidiva (artt. 99 e 133 c.p. e art. 25 Cost.) e omessa motivazione circa il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la responsabilità per il delitto di truffa (art. 640 c.p.) attesa la valutazione conforme delle prove nei due gradi di merito, in particolare le dichiarazioni della parte offesa e l'ammissione parziale dell'imputato circa la mancata copertura di una delle polizze nonostante il rilascio di contrassegni falsi e l'incasso dei premi. Ha ritenuto il primo motivo una richiesta di riconsiderazione dei fatti (inquadrabile come rinnovata valutazione probatoria) inammissibile in Cassazione; il secondo motivo è risultato generico perché non collegato concretamente ai parametri del caso. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
La norma è applicata perché il broker, mediante artifici e raggiri e il rilascio di falsi contrassegni pur avendo percepito premi, si è procurato un ingiusto profitto a danno della parte offesa; la Corte conferma che gli elementi probatori sostengono la fattispecie.
Richiamato nel contesto della recidiva: il giudice deve motivare specificamente l'esercizio della facoltà di aumento della pena per recidiva, valutando la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio.
Usato come parametro di valutazione per il trattamento sanzionatorio: il giudice deve valutare, e motivare, i parametri edittali (natura del reato, personalità del reo, grado di colpevolezza) quando applica la recidiva.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla difesa in riferimento alla certezza e proporzionalità della pena; la Corte non ha ritenuto fondata la censura costituzionale prospettata in modo generico.
Citato come conseguenza dannosa per la parte offesa (sanzione amministrativa subita per circolazione senza copertura assicurativa).
Norma procedurale invocata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero a causa di disposizioni emergenziali; la Corte registra la trasmissione ai sensi di tale disposizione.
art. 591 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la Cassazione può rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, con conseguenze sull'interesse al gravame in Cassazione.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: i motivi che sostanzialmente chiedono la riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria sono inammissibili.
- Quando le decisioni di primo grado e di appello confluiscono in una "doppia conforme", la motivazione del giudice di appello può richiamare e integrarsi con quella di primo grado; le due sentenze si leggono congiuntamente.
- Le censure sulla recidiva devono essere specifiche e riferite ai parametri concreti del caso (natura del fatto, tempo intercorso e grado di colpevolezza); motivi generici che si limitano a richiamare principi non sono sufficienti.
- Per la responsabilità del broker in materia assicurativa, la percezione dei premi e il rilascio di attestazioni/contrassegni falsi, se provati, possono integrare il delitto di truffa anche se il rapporto tecnico con la compagnia era di terzi.
- Il difensore deve collegare i rilievi di diritto ai fatti processuali concreti: l'assenza di specificità rende l'impugnazione inefficace e può comportare la condanna alle spese.
- Se l'appello è inammissibile o generico in punto di fatto, la Cassazione può dichiarare il ricorso privo di interesse o infondato senza riaprire il merito.
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