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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25830/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

A seguito di indagini fiscali svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento IRPEF per il 2010, contestandogli la percezione di proventi illeciti mediante fatture per operazioni inesistenti e recuperando a tassazione i relativi importi, oltre a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Napoli con ricorso notificato il 7 dicembre 2016, deducendo di averne avuto conoscenza soltanto il 27 ottobre 2016 e contestando, tra l’altro, l’inesistenza o invalidità della notificazione dell’avviso, asseritamente eseguita il 12 novembre 2015 senza rispettare le formalità dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto; la CTR della Campania, con sentenza n. 2201/23/18 depositata il 9 marzo 2018, accoglieva l’appello dell’Agenzia e dichiarava tardivo e inammissibile il ricorso introduttivo, assumendo che al contribuente fosse stato rilasciato il 28 settembre 2016 un estratto di ruolo recante il debito controverso, idoneo a far decorrere il termine di sessanta giorni. Il contribuente proponeva un unico motivo di cassazione, denunciando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: sosteneva che l’estratto di ruolo non è tra gli atti tassativamente impugnabili e che la mancata impugnazione non poteva produrre preclusioni; contestava inoltre l’assenza di prova del rilascio dell’estratto il 28 settembre 2016 e ribadiva che aveva conosciuto l’avviso solo il 27 ottobre 2016, dopo essersi presentato all’Ufficio controlli. L’Agenzia delle Entrate notificava il controricorso il 21 settembre 2018, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato l’11 luglio 2018 presso la sede centrale dell’ente.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate perché notificato il 21 settembre 2018, oltre il termine scaduto il 20 settembre 2018; la successiva notificazione del ricorso presso un ufficio periferico della stessa Agenzia non determinava una nuova decorrenza del termine. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Il motivo relativo all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 era non pertinente rispetto alla decisione impugnata: la CTR non aveva affermato che l’estratto di ruolo dovesse essere autonomamente impugnato, ma lo aveva considerato quale elemento dal quale il contribuente aveva acquisito conoscenza di fatto dell’atto e dal quale faceva decorrere il termine per impugnare l’avviso. La Corte ha rilevato che il termine dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 decorre anche dalla conoscenza di fatto dell’atto. Nella parte in cui contestava che l’estratto fosse stato consegnato il 28 settembre 2016, la censura mirava invece a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione. La Corte non ha disposto sulle spese, considerata l’inammissibilità del controricorso, la mancata costituzione dell’ADER e la trattazione non avvenuta in pubblica udienza. Ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 369, primo comma, e 370, primo comma, c.p.c.

    Detto termine scadeva, infatti, il 20 settembre 2018, essendo la notifica del ricorso per cassazione avvenuta l’11 luglio 2018 presso la sede centrale romana dell’Agenzia delle Entrate (sull’argomento si vedano Cass. Sez. U. n. 3116/2006, Cass. Sez. U. n. 22641/2007, Cass. n. 23062/2012) e non potendo assumersi come dies a quo la posteriore data di perfezionamento dell’ulteriore notifica eseguita presso l’ufficio periferico della medesima Agenzia.

    Il termine per il controricorso decorre dalla valida notificazione del ricorso alla parte; la reiterazione della notificazione alla stessa parte, dopo il perfezionamento della prima, non ne determina una nuova decorrenza.

  • art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    In realtà, la Commissione regionale si è limitata a individuare in tale data il dies a quo del termine di sessanta giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento oggetto di causa, avendo appurato che l’estratto di ruolo in parola «[...] reca[va] il debito tributario per cui è processo [...]».

    La norma non impedisce che un documento non autonomamente impugnato, quale l’estratto di ruolo, sia considerato ai fini dell’accertamento della conoscenza di fatto dell’atto impositivo e della decorrenza del termine per impugnare quest’ultimo.

  • art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

    La statuizione resa dai giudici d’appello si conforma all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui il termine previsto dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 decorre anche dalla conoscenza di fatto dell’atto impugnato, posto che il procedimento notificatorio, in tutte le sue forme, mira a garantire la conoscenza legale dell’atto, la quale, rispetto a quella effettiva, rappresenta indubbiamente un minus.

    Il termine per impugnare l’atto tributario decorre anche dal momento in cui il contribuente ne abbia acquisito conoscenza effettiva, poiché la conoscenza legale assicurata dalla notificazione costituisce una garanzia ulteriore rispetto alla conoscenza di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Laddove, poi, è diretto a contestare l’esistenza della prova dell’avvenuta consegna dell’estratto di ruolo in data 28 settembre 2016, esso si risolve nel non consentito tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dai giudici di seconde cure.

    La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

    In caso di esito sfavorevole dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il termine per impugnare decorre anche dalla conoscenza effettiva dell’atto, non soltanto dalla sua notificazione legale.
  • L’estratto di ruolo, pur non essendo per ciò solo un atto da impugnare obbligatoriamente ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, può essere valutato come elemento dimostrativo della conoscenza di fatto dell’atto impositivo e rilevare per la decorrenza del termine d’impugnazione.
  • È inammissibile per difetto di pertinenza la censura che attribuisce alla sentenza una statuizione diversa da quella effettivamente adottata; la doglianza deve confrontarsi con la ratio decidendi.
  • In sede di legittimità non è consentito contestare, sotto la veste della violazione di legge, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione si è già validamente perfezionata nei confronti di una parte, la sua reiterazione alla stessa parte non fa decorrere nuovamente il termine per notificare il controricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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