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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9155/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 04/04/2022 che confermava la condanna del Tribunale di Milano (16/12/2020) per il reato previsto dall'art. 22, comma 12, d.lgs. 25/07/1998 n. 286 (impiego di straniero privo di permesso di soggiorno). Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) violazione di norma processuale per non aver escusso il lavoratore Ismaili Serhane; 2) illogicità della motivazione perché Ismaili sarebbe stato presente solo per riparare la propria autovettura a titolo di cortesia e non come dipendente; 3) errato diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante dichiarazioni autoaccusatorie; 5) motivazione insufficiente in ordine al trattamento sanzionatorio e ai criteri di determinazione della pena; 6) mancata concessione della sospensione condizionale della pena in ragione della occasionalità del fatto e della prognosi favorevole di non recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la condanna di primo grado (pena di 8 mesi di reclusione e multa di 5.000 euro). Sintesi delle valutazioni: 1) la mancata escussione del teste non integra una nullità o motivo di cassazione quale dedotto; la decisione di non assumere la prova non è stata impugnata nei termini e non costituisce causa di nullità prevista dalle norme; 2) la valutazione di merito circa la qualità del rapporto di lavoro è rimessa al giudice del merito: la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto incompatibile con l'occasionalità l'abilità tecnica del lavoratore e gli altri elementi probatori; 3) il diniego dell'art. 131-bis è giustificato dalla serietà della lesione del bene giuridico e dal ripetuto e intenso impiego di manodopera irregolare; il motivo è inoltre non specifico rispetto alla motivazione impugnata; 4) il diniego delle attenuanti generiche è motivato con riferimento alla personalità dell'imputato, alla mancanza di resipiscenza e ai precedenti penali; il ricorso non specifica il contenuto delle presunte dichiarazioni autoaccusatorie; 5) la motivazione del trattamento sanzionatorio è adeguata: la pena inflitta è prossima al minimo edittale e, in tale ipotesi, non è richiesta una dettagliata articolazione della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; 6) la sospensione condizionale è stata negata per i precedenti penali ostativi e il ricorso non ha contrastato tale valutazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo quanto disposto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12

    Norma incriminatrice: punisce l'impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno. La Corte conferma l'applicazione della fattispecie sulla base degli elementi probatori raccolti.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: non riconosciuta quando la condotta è lesiva in modo serio e/o si evidenzia un comportamento ripetuto o un impiego intensivo di manodopera irregolare; la mancata esclusione può essere motivata anche senza precedenti condanne identiche se emerge un pattern di comportamenti irregolari.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito deve tener conto dei parametri indicati; quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale non è necessaria una motivazione analitica molto dettagliata, mentre è richiesta più ampia spiegazione se la pena è ben superiore alla misura media.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)

    Disciplina dei motivi di ricorso per cassazione: lamentele generiche circa nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza devono essere fondate e specifiche; l'uso di queste etichette senza puntuale individuazione del vizio non è idoneo a fondare il ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 177 e art. 178

    Nullità processuali: sono tassative e devono trovare preciso riscontro normativo; la mera mancata assunzione di una prova richiesta non configura automaticamente una nullità della sentenza.

  • codice di procedura penale, art. 603

    Regole sull'assunzione della prova testimoniale in appello: la decisione del giudice di non assumere una testimonianza non costituisce nullità se non è fondata sulla violazione di un termine o di una norma inderogabile; la parte deve dimostrare l'utilità decisiva della prova richiesta.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo diversa determinazione.

Massime di principio

  • La mancata escussione di un teste in appello non costituisce automaticamente motivo di nullità: per impugnare validamente la decisione occorre dimostrare che la mancata prova abbia inciso in violazione di norme tassative o che l'assenza della prova sia decisiva e non solo meramente rimpianta.
  • Nelle contestazioni circa l'esistenza di un rapporto di lavoro, il giudice può legittimamente valorizzare elementi indiziari e documentali (presenza in officina mentre svolgeva attività lavorativa, assenza di permesso di soggiorno, capacità tecnica manifestata) e attribuire scarso peso a mere dichiarazioni autodeferenziali dell'imputato se non supportate da documenti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è inapplicabile se la condotta è idonea a ledere in modo significativo il bene giuridico tutelato o se si riscontra, anche in assenza di precedenti penali identici, una condotta ripetuta o un uso sistematico di lavoro irregolare.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche il ricorrente deve indicare elementi concreti e specifici (es. segni tangibili di resipiscenza, dichiarazioni dettagliate, comportamenti riparatori); affermazioni generiche e non documentate sono insufficienti.
  • La motivazione della pena deve richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma la sua articolazione può essere sintetica quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale; è invece necessaria maggiore specificità quando la pena è significativamente superiore alla media edittale.
  • La negazione di benefici (es. sospensione condizionale) motivata da precedenti penali ostativi richiede che il ricorrente in cassazione contesti puntualmente la rilevanza o l'ostatività di tali precedenti; altrimenti il motivo risulta non confrontato con la motivazione impugnata e quindi inammissibile.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con i punti di fatto e di diritto effettivamente affrontati nella sentenza impugnata: deduzioni generiche o non coerenti con la motivazione svolta in grado di merito non soddisfano il requisito di specificità.

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