Cassazione Civile, Ordinanza n. 03947/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo emesso per il recupero di una sanzione amministrativa da codice della strada, deducendo di non aver mai ricevuto né il verbale di contestazione della violazione né la cartella di pagamento presupposta. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione ritenendo non provata la rituale notificazione degli atti presupposti. In appello, però, il tribunale aveva riformato la decisione e rigettato l’opposizione, affermando che la cartella risultava notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e che, in difetto di specifiche contestazioni sulla conformità delle copie prodotte agli originali, era irrilevante il deposito delle sole copie degli avvisi di ricevimento. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione di norme costituzionali, processuali e tributarie, sostenendo che gli atti prodotti non dimostravano una notifica rituale della cartella: in particolare, ha affermato che, se la notificazione fosse stata effettuata nelle forme dell’art. 140 c.p.c., sarebbe stata necessaria la prova dell’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del piego, prova che sarebbe mancata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di chiarezza e di correlazione tra censure e motivazione della sentenza impugnata, rilevando che la ricorrente non aveva chiarito se contestasse una notifica eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 oppure ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Ha osservato inoltre, ad abundantiam, che il motivo sarebbe stato comunque infondato nel merito, poiché dalla documentazione emergeva una notifica della cartella eseguita a mezzo raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, con conseguente compiuta giacenza; in tale ipotesi, secondo la Corte, la notifica poteva ritenersi rituale e non era necessario l’avviso richiesto per la diversa ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per scarsa chiarezza e per difetto di specificità/correlazione con la sentenza impugnata.
Norma richiamata dalla ricorrente come violata nella valutazione della prova documentale.
La Corte ha distinto questa forma di notificazione da quella diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973, evidenziando che gli adempimenti richiesti non sono gli stessi.
Norma richiamata dalla ricorrente nel motivo, ma non decisiva nella ratio della decisione.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la notificazione diretta della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non è necessario l’invio al destinatario dell’avviso di deposito del piego nell’ufficio postale.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata prova della notificazione.
Base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità in applicazione del principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 26, primo comma, d.P.R. 29.9.1973 n. 602
Richiamato come disposizione che consente la notifica della cartella mediante invio diretto con raccomandata A/R.
Richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.
Massime di principio
- Quando la notificazione della cartella esattoriale avviene in forma diretta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, l’ente notificante non ha l’onere di provare l’invio al destinatario dell’avviso di avvenuto deposito del piego, onere invece proprio di altre forme di notificazione.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e chiaramente correlato alla motivazione della sentenza impugnata: se la censura non si confronta con la ratio decidendi effettiva, è inammissibile.
- La contestazione della notificazione non può limitarsi a dedurre in astratto la mancanza di un adempimento, ma deve indicare con precisione quale modalità notificatoria sia stata effettivamente adottata e perché essa sarebbe nulla o irregolare.
- Se dagli atti risulta che la raccomandata non è stata consegnata per assenza del destinatario e che la mancata firma dell’avviso di ricevimento è coerente con tale circostanza, il giudice può ritenere rituale la notificazione secondo le regole proprie della forma utilizzata.
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