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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9168/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Soccio ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia in carcere contestandone la qualificazione come partecipe dell'associazione mafiosa "Società foggiana" (con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.) sostenendo di essere in realtà una vittima costretta con minacce e intimidazioni dai vertici (qualche elemento a suo favore nelle intercettazioni del 20/11/2017). Ha inoltre censurato la delimitazione temporale della sua partecipazione, ritenendo che il vincolo fosse cessato il 23/11/2018 (data dell'ordinanza cautelare nei confronti dei vertici) e che non ci fossero condotte successive a lui riferibili; la nota dei carabinieri del 28/07/2023, secondo il ricorrente, dimostrerebbe lo spaccio di altri soggetti e non la sua perdurante partecipazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul profilo delle esigenze cautelari e lo ha accolto limitatamente a questo aspetto. Sul punto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla partecipazione al sodalizio l'impugnazione è stata respinta: la sentenza conferma l'esistenza dell'associazione e il ruolo del ricorrente sulla base di intercettazioni, di una lista sequestrata con indicazioni di rifornimenti e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. La censura relativa all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse adeguatamente dimostrato l'attualità della pericolosità del ricorrente, considerato privo di ruoli apicali e assente da condotte riferibili dal novembre 2018; perciò ha annullato l'ordinanza limitatamente al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Bari per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione mafiosa operante a Foggia (la cosiddetta "Società foggiana") e ha ritenuto il ricorrente parte integrante della catena distributiva riferita al sodalizio, sulla base di intercettazioni, liste e dichiarazioni di collaboratori.

  • art. 416-bis.1 c.p. (aggravante per metodo e finalità di agevolazione mafiosa)

    L'aggravante è stata contestata in atti; la Corte ha tuttavia dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione relativo a detta aggravante per carenza di interesse, ritenendo che l'esclusione dell'aggravante non comportasse per il ricorrente una utilità immediata rispetto alla misura cautelare impugnata.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti)

    "contestato fino all'attualità"

    La Corte ha valorizzato la specificità del reato ex art. 74 come fattore sintomatico di pericolosità, ma ha richiesto argomentazioni più stringenti a favore dell'attualità della pericolosità quando i fatti contestati sono ormai remoti e non vi sono condotte successive riferibili all'indagato.

  • art. 273 c.p. (delitti contro la personalità dello Stato?)

    Citato nel ricorso ma non determinante nella decisione: la Corte non ha accolto le considerazioni che avrebbero riletto il compendio probatorio sulla base di una diversa qualificazione soggettiva del ricorrente (vittima/coartato).

  • art. 275 c.p.p. (presunzione di perdurante pericolosità)

    La Corte ha ricordato la doppia presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. ma ha ritenuto che l'ordinanza di merito non avesse sufficientemente superato quella presunzione alla luce della mancanza di elementi successivi al novembre 2018 riferibili al ricorrente.

  • art. 309, comma 7 c.p.p. (rinvio per nuovo giudizio)

    In applicazione di tale norma la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio sulla misura.

Massime di principio

  • Le impugnazioni avverso misure cautelari che chiedono l'esclusione di un'aggravante possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse se l'esclusione non produce una immediata utilità sul tipo o sul modo della misura cautelare.
  • Per ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare sulla base della mancata attualità della pericolosità occorre documentare l'assenza di condotte successive al fatto contestato; la persistenza di un'organizzazione stabile non basta da sola a dimostrare la perdurante pericolosità di un singolo indagato privo di ruoli apicali.
  • Le intercettazioni, elenchi o registri recanti indicazioni di rifornimenti e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se convergenti, possono fondare in modo solido la valutazione dei gravi indizi di partecipazione a un'associazione mafiosa.
  • L'allegazione di costrizione o di essere vittima del sodalizio (coartazione) richiede elementi probatori specifici che rechino una diversa e più favorevole valutazione del compendio indiziario; una mera interpretazione alternativa dei materiali intercettati tende a non essere sufficiente in sede di legittimità.
  • Quando i fatti contestati sono datati nel tempo, il giudice delle misure deve fornire un più approfondito onere argomentativo sull'attualità della pericolosità, specialmente se l'indagato non ha ruoli apicali e non risultano condotte recenti a suo carico.
  • La prosecuzione dell'attività di un sodalizio, accertata per altri soggetti o per altre 'batterie', non è automaticamente sufficiente a ritenere la perdurante partecipazione di un indagato se non emergono elementi che lo colleghino direttamente alle condotte successive.

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