Cassazione Penale, Ordinanza n. 22509/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non era deducibile in sede di legittimità e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a reiterare le critiche già respinte in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un reato in materia di stupefacenti. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La censura, tuttavia, non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello e riproponeva sostanzialmente le medesime doglianze già svolte in appello, limitandosi a lamentare in modo generico una carenza o illogicità motivazionale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non precisa la condotta concreta, ma solo che si tratta di reato in materia di stupefacenti di lieve entità.
attenuante comune invocata dalla difesa e non riconosciuta nei giudizi di merito; il ricorso mirava a contestarne il mancato riconoscimento.
l'impugnazione deve contenere motivi specifici e il mancato confronto con la decisione impugnata determina inammissibilità.
richiamato implicitamente dal riferimento al ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; il motivo è ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché non specificamente confrontato con la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a base della decisione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza misurarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado.
- La mera deduzione generica di vizio di motivazione o di carenza argomentativa non è sufficiente quando non siano indicati gli specifici passaggi logici o giuridici della decisione censurata.
- L'omesso riconoscimento di un'attenuante può essere censurato in cassazione solo se la doglianza si confronta in modo puntuale con la motivazione di merito che l'ha esclusa.
Come è indicizzato
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