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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14679/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto per il servizio di accoglienza di anziani non autosufficienti, stipulato il 2 maggio 2000. La cooperativa appaltatrice ha convenuto la fondazione committente sostenendo che il mancato rinnovo del rapporto alla scadenza fosse un recesso illegittimo, perché non preceduto dalla disdetta contrattualmente prevista e comunque contrario a buona fede. Secondo la cooperativa, la fondazione le aveva in precedenza fatto affidamento sul rinnovo, sollecitandola a sostenere costi organizzativi e ad aumentare il personale per l’apertura di una nuova ala della struttura, sicché il mancato rinnovo avrebbe violato il legittimo affidamento ingenerato. La fondazione, costituitasi, ha resistito e ha proposto anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni e per lite temeraria. In appello, dopo un primo intervento della Cassazione per omessa pronuncia sul motivo relativo al legittimo affidamento, la corte territoriale ha nuovamente respinto il gravame, ritenendo che le parti avessero solo interloquito su un possibile rinnovo subordinato al rispetto di impegni specifici da parte della cooperativa; impegni che, secondo il quadro probatorio, non risultavano rispettati, anche per via di criticità organizzative e sindacali, e che quindi giustificavano il mancato rinnovo. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha denunciato violazione degli artt. 1375 e 2697 c.c. e, con un secondo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 1453 c.c., sostenendo che la corte d’appello non avesse correttamente valutato la buona fede nella disdetta e avesse applicato in modo improprio la regola probatoria propria dell’inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito, e ha giudicato infondata la doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova, osservando che il richiamo al principio elaborato in tema di inadempimento era stato utilizzato in modo pertinente per valutare se il mancato rinnovo fosse giustificato dalle condotte inadempienti della cooperativa. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, poiché il documento indicato dalla ricorrente era stato già preso in considerazione dalla corte territoriale come elemento decisivo per confermare la legittimità del mancato rinnovo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    Impone l’esecuzione del rapporto secondo buona fede; la sua applicazione alla scelta di non rinnovare il contratto è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se viziata da motivazione o da errori di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    La regola sull’onere della prova è richiamata per affermare che, nel contesto esaminato, era pertinente considerare le condotte inadempienti della cooperativa a fondamento della decisione di non rinnovare il rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata la norma sulla quale la precedente ordinanza di cassazione aveva rilevato l’omessa pronuncia della corte d’appello sul motivo concernente il legittimo affidamento; nel giudizio riassunto la corte territoriale ha poi esaminato il punto.

  • art. 360, comma primo, num. 3), c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in tema di buona fede e onere della prova.

  • art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è escluso perché il fatto/documento indicato era stato in realtà esaminato dalla corte d’appello.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la controversia riguardava l’illegittimità del mancato rinnovo e non i rimedi tipici dell’inadempimento contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando si deduce la violazione del legittimo affidamento nel rinnovo di un contratto, il giudice deve accertare in concreto il contenuto delle trattative, delle manifestazioni di intenti e delle eventuali condizioni poste al rinnovo, valutando se il comportamento della controparte abbia effettivamente ingenerato un affidamento meritevole di tutela.
  • La verifica della conformità a buona fede della scelta di non rinnovare o di recedere da un rapporto contrattuale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una diversa lettura delle prove, salvo che emergano specifici vizi di motivazione o di diritto.
  • L’onere probatorio può essere correttamente modulato in funzione della specifica domanda proposta: in una controversia sul mancato rinnovo, è legittimo valorizzare le condotte inadempienti della parte che invoca la tutela dell’affidamento, se tali condotte erano già state poste dalle parti come condizioni rilevanti per la prosecuzione del rapporto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il dato indicato dal ricorrente sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se la parte ne contesti la valutazione complessiva.
  • La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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