Cassazione Civile, Ordinanza n. 04990/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento notificato il 15 dicembre 2016, con il quale l'Ufficio aveva recuperato maggiori importi a titolo di Ires, Irap e Iva, rideterminando il reddito d'impresa sulla base della ritenuta imputabilità alla società di movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare del legale rappresentante. In primo grado il ricorso della società era stato respinto, mentre in appello la CTR della Campania aveva accolto il gravame della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 2727 ss. c.c. per non avere la CTR valorizzato una serie di elementi indiziari (frequenza e importi elevati delle operazioni, prossimità tra accrediti e addebiti di pari importo, incongruenza rispetto ai redditi dichiarati, vincolo familiare) idonei, secondo la ricorrente, a fondare la presunzione di riferibilità dei movimenti alla società e quindi a invertire l'onere della prova in capo alla contribuente; (3) violazione dell'art. 4 l. 15/1968, dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR attribuito valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive rese da persone fisiche.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che, pur dando atto la stessa ricorrente della notifica della sentenza impugnata, non era stata depositata, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione. Né tale omissione risultava sanata dal deposito della controparte. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori come da dispositivo non integralmente riportato nel testo.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione viene denunciata come vizio della decisione di merito, ma la Corte non lo esamina per la declaratoria di improcedibilità.
È richiamato come norma sul contenuto della sentenza e sulla motivazione; il relativo vizio è prospettato nel primo motivo, ma non esaminato nel merito.
Sono richiamati per censurare la valutazione della prova presuntiva e la ricostruzione induttiva operata dalla CTR; la Corte non affronta il merito della censura.
art. 4 l. 15/1968
È richiamato nel terzo motivo per contestare l'utilizzo probatorio di dichiarazioni sostitutive; la Corte non entra nel merito della doglianza.
art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
È invocato in relazione ai limiti probatori nel processo tributario; la Corte non ne valuta la portata nel caso concreto.
È evocato per sostenere una errata distribuzione dell'onere della prova e l'uso di prove dichiarative; il motivo resta assorbito dalla declaratoria di improcedibilità.
"copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta"
La mancata produzione, nel termine perentorio, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
È richiamato per affermare che, in via suppletiva, il deposito omesso dal ricorrente può essere effettuato dal controricorrente; nel caso concreto ciò non è avvenuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, è un onere processuale perentorio la cui omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza notificata prescinde dall'esame dei motivi di censura, che restano assorbiti.
- L'eventuale omissione del ricorrente può essere sanata solo dal deposito della parte controricorrente nei casi previsti, ma in mancanza di tale deposito la sanzione processuale resta ferma.
- La funzione del deposito della sentenza notificata è consentire alla Corte il controllo immediato e diretto della tempestività e regolarità dell'impugnazione; il suo mancato assolvimento ostacola lo svolgimento del giudizio di legittimità e giustifica una sanzione di improcedibilità.
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