Cassazione Civile, Sentenza n. 13851/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia traeva origine da un sinistro stradale del (OMISSIS), per il quale il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1778/2016, aveva condannato i responsabili e l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada a risarcire due danneggiati. La compagnia assicuratrice, divenuta UnipolSai, aveva appellato la decisione; nel giudizio erano stati chiamati anche i figli di una delle parti, deceduta nelle more. I figli avevano contestato l’ammissibilità dell’appello e negato di avere accettato l’eredità della madre, chiedendo comunque di rispondere dell’eventuale debito ereditario soltanto pro quota. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 907/2017, depositata il 16 maggio 2017, aveva parzialmente accolto l’appello riducendo il risarcimento e condannando, tra gli altri, i figli al rimborso delle somme pagate dall’assicurazione, ciascuno entro il limite della propria quota ereditaria. Con un unico motivo, i figli hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 459 e 2697 c.c.: sostenevano che la mera chiamata all’eredità e la ricezione della notifica della riassunzione non attribuissero la qualità di erede e che spettasse alla compagnia, quale parte che agiva nei loro confronti, provare l’accettazione dell’eredità. La sentenza impugnata aveva invece posto a loro carico l’onere di dimostrare di non avere accettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto la necessità dell’accettazione dell’eredità per acquistare la qualità di erede, ma ha ritenuto che, nel contesto della riassunzione del processo contro i chiamati all’eredità, l’onere di allegare e dimostrare la mancata acquisizione di tale qualità gravi sui chiamati stessi, in applicazione del principio di vicinanza della prova e in una lettura funzionale dell’art. 2697 c.c., coerente con il diritto di difesa e con il giusto processo. La prova è nella disponibilità agevole del chiamato, mentre imporla alla parte che riassume può comportare difficoltà e ritardi incompatibili con la prosecuzione del giudizio. Nessuna controparte si era costituita in Cassazione, sicché la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Applicando allora l’art. 2697 c.c., nella sua pregnanza sistemica, non può negarsi che la parte, per così dire, vocata alla prova del passaggio o meno del chiamato alla qualità di erede è il chiamato stesso, l’esercizio della sua volontà opzionale generando la stretta prossimità alla prova nonchè semplificando e accelerando il fenomeno processuale in rapporto a quello che diverrebbe se non venisse adeguato e sintonizzato ad esso anche l’ulteriore fenomeno successorio (in termini di prescrizione e di procedimenti “esterni” specifici).
Nel contesto della riassunzione contro i chiamati all’eredità, il criterio generale di riparto dell’onere probatorio va applicato tenendo conto della vicinanza della prova: spetta ai chiamati allegare e dimostrare che non hanno acquistato la qualità di eredi.
La delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo ben nota la differenza tra chiamato all’eredità ed erede, qualità quest’ultima che si acquista “solo al momento dell’eventuale accettazione”.
La qualità di erede non discende dalla sola chiamata all’eredità, ma richiede l’accettazione; tuttavia, nella specifica vicenda processuale esaminata, grava sul chiamato che contesti di essere erede l’onere di allegare e provare tale circostanza.
art. 111 Cost.
La suddetta interpretazione è… l’unica conforme ai principi in tema di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all’art. 111 Cost., ove si consideri che la tesi prospettata dai ricorrenti metterebbe la parte interessata alla riassunzione nella grave difficoltà, se non nell’impossibilità, di procedervi, qualora – essendo stata dichiarata la morte della controparte e interrotto il processo oltre il termine di un anno, entro il quale è ammessa la notificazione dell’atto agli eredi impersonalmente – essa si trovasse non solo a dover accertare la mancanza di un atto di rinuncia di ogni singolo avente titolo all’eredità, ma anche a dover procedere eventualmente ai sensi dell’art. 481 c.c., facendo fissare alle controparti un termine per dichiarare se accettano o rinunciano; procedura che difficilmente potrebbe essere esaurita nel ristretto termine fissato dalla legge per la riassunzione del processo.
Le regole processuali, incluso il riparto dell’onere della prova, devono essere interpretate in modo funzionale alla tutela effettiva del diritto di difesa e alla sollecita decisione di merito, evitando formalismi che rendano eccessivamente difficile la prosecuzione del processo.
art. 24 Cost.
Il che, infatti, si correla all’intervenuto inserimento dell’art. 24 Cost., identificante gli strumenti processuali garantiti ai litigatores – nel paradigma del giusto processo riconducibile (soprattutto) al novellato art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU: non vale la forma dei suddetti strumenti se non è coerente e compatibile con lo scopo del processo, e ciò significa integrale orientamento teleologico delle strutture di rito per conseguire nella maggiore misura raggiungibile la decisione di merito.
Le forme processuali devono essere applicate in modo coerente con la funzione di assicurare tutela e decisione di merito, senza trasformarsi in ostacoli ingiustificati all’esercizio del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Il che, infatti, si correla all’intervenuto inserimento dell’art. 24 Cost., identificante gli strumenti processuali garantiti ai litigatores – nel paradigma del giusto processo riconducibile (soprattutto) al novellato art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU: non vale la forma dei suddetti strumenti se non è coerente e compatibile con lo scopo del processo, e ciò significa integrale orientamento teleologico delle strutture di rito per conseguire nella maggiore misura raggiungibile la decisione di merito.
Il richiamo al giusto processo impone una lettura funzionale delle regole di rito, orientata a rendere effettiva la tutela dei diritti e a consentire, per quanto possibile, una decisione di merito.
In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; pertanto, il chiamato all’eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione.
La riassunzione individualmente notificata ai chiamati può instaurare validamente il rapporto processuale quando essi rivestano la posizione di successori universali; la notifica, da sola, non li rende eredi, ma chi contesta tale qualità deve dedurre la mancata acquisizione dello status.
La causa, chiamata all’adunanza della Sesta Sezione del 18 aprile 2019, con ordinanza interlocutoria è stata rimessa in pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..
La disposizione è richiamata quale base processuale per la rimessione della causa dalla trattazione camerale alla pubblica udienza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso presenta un unico motivo, denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 459 e 2697 c.c..
La norma individua il motivo di ricorso per cassazione proposto, relativo alla denunciata violazione o falsa applicazione di legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando, a seguito della morte di una parte, il processo è riassunto nei confronti dei chiamati all’eredità, il chiamato non acquista la qualità di erede per il solo fatto di ricevere o accettare la notifica dell’atto di riassunzione.
- Nel giudizio di riassunzione, il chiamato all’eredità che contesti di essere divenuto erede deve allegare e dimostrare la mancata accettazione, espressa o tacita, dell’eredità; il riparto dell’onere probatorio va applicato considerando la vicinanza della prova e la possibilità per il chiamato di chiarire agevolmente la propria posizione.
- L’art. 2697 c.c. deve essere applicato in modo funzionale e coerente con i principi del giusto processo e del diritto di difesa: il riparto probatorio non deve imporre alla parte che riassume attività di ricerca sproporzionate o tali da ostacolare la prosecuzione e la decisione di merito.
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