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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22179/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente era destinataria di un avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativa all'annualità 2012, emesso in solido con una ricevitoria/CTD ritenuta operante per suo conto. Dopo il rigetto nei due gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: due pregiudiziali e quattro di merito. In sintesi ha sostenuto: che la disciplina introdotta dalla L. n. 220/2010 avrebbe erroneamente equiparato il gioco lecito a quello illecito, imponendo il tributo anche ai soggetti privi di concessione; che la normativa sarebbe incompatibile con gli artt. 56, 57 e 52 TFUE e con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; che la sentenza d'appello sarebbe nulla per omessa pronuncia; che sarebbero stati violati il presupposto soggettivo e quello territoriale dell'imposta, oltre alle norme sull'esimente dell'obiettiva incertezza e sul legittimo affidamento. La Corte ha ritenuto che tutte le censure riproponessero questioni già decise dalla giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità: il bookmaker estero, pur privo di concessione, svolge attività di gestione delle scommesse in Italia tramite la rete di ricevitorie/CTD ed è soggetto passivo dell'imposta; dal 2011 anche il CTD risponde in solido, mentre per le annualità anteriori la Corte costituzionale ha escluso la soggezione del CTD per l'impossibilità di traslazione del tributo. È stato inoltre escluso ogni profilo di discriminazione, di violazione della libertà di prestazione dei servizi e del legittimo affidamento, nonché la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, qualificando come infondata la dedotta omessa pronuncia perché la sentenza impugnata aveva già affrontato le questioni prospettate; ha poi ribadito che l'imposta unica colpisce l'attività di gestione delle scommesse svolta in Italia, anche quando il bookmaker sia stabilito all'estero e operi senza concessione tramite un CTD. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la giurisprudenza della Corte di giustizia e della stessa Cassazione per escludere illegittimità costituzionale, incompatibilità con il diritto UE, violazione del legittimo affidamento e incertezza obiettiva. Ha quindi ritenuto infondate anche le richieste di rinvio pregiudiziale e di disapplicazione del diritto interno. L'esito finale è stato il rigetto del ricorso, con conferma della debenza dell'imposta per l'annualità 2012 in capo al bookmaker, in solido con il soggetto intermedio secondo la disciplina applicabile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1

    art. 1, comma 66, lett. a)

    La disposizione, come interpretata autenticamente dalla L. n. 220/2010, conferma che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione.

  • D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

    art. 1, comma 66, lett. b)

    È soggetto passivo chiunque gestisca, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse; se l'attività è svolta per conto di terzi, il mandante risponde solidalmente.

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 64 e 66

    Ha chiarito il perimetro applicativo dell'imposta unica nel settore del gioco e ha introdotto una interpretazione autentica che assoggetta al tributo anche le raccolte effettuate fuori dal sistema concessorio.

  • art. 56 TFUE

    Non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro, poiché non vi è discriminazione in base alla sede.

  • art. 57 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare una diversa conclusione rispetto alla compatibilità della disciplina fiscale interna con la libertà di prestazione dei servizi.

  • art. 52 TFUE

    Invocato dalla ricorrente in tema di possibili giustificazioni alle restrizioni; la Corte ha ritenuto irrilevante il rilievo ai fini dell'esito, dato il giudizio di non discriminazione della disciplina.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché le questioni erano già state risolte in modo compiuto dalla Corte di giustizia.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge e nullità per omessa pronuncia, ma ritenute infondate perché dirette a contestare nel merito la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama e fa proprie le motivazioni di precedenti conformi, valorizzando il rinvio per relationem alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni e sull'incertezza obiettiva, ma non ritenuto idoneo a scalfire la pretesa tributaria.

  • art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato in combinato con le norme sulle sanzioni; la Corte ha escluso che vi fosse una base per l'esimente invocata.

  • art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per l'obiettiva incertezza; la Corte ha affermato che, dopo la L. n. 220/2010, non sussiste più alcuna incertezza normativa tutelabile.

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato quale norma sull'affidamento e sull'incertezza interpretativa; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso concreto.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo non è la sola conclusione del contratto di scommessa, ma l'attività di gestione e organizzazione del gioco svolta nel territorio nazionale.
  • Il bookmaker che opera in Italia tramite centri di trasmissione dati o ricevitorie, anche se stabilito in altro Stato membro e privo di concessione, può essere soggetto passivo dell'imposta unica quando realizza il presupposto di gestione delle scommesse.
  • La disciplina interpretativa introdotta nel 2010 va letta come chiarimento del significato della normativa previgente e come base per l'assoggettamento al tributo delle attività svolte fuori dal sistema concessorio.
  • Per le annualità successive all'entrata in vigore della legge di stabilità 2011, anche il CTD/ricevitore che opera per conto del bookmaker estero risponde in solido dell'imposta; per le annualità anteriori, la soggezione del CTD è stata esclusa dalla Corte costituzionale per l'impossibilità di traslare il carico tributario.
  • Non vi è violazione della libertà di prestazione dei servizi quando la normativa fiscale si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza differenziazione in base allo Stato di stabilimento.
  • La mera allegazione di una precedente discriminazione nell'accesso alle concessioni non esclude, di per sé, l'applicazione dell'imposta, se il soggetto ha comunque svolto in Italia un'attività economicamente rilevante che integra il presupposto d'imposta.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo chiaro dalla giurisprudenza unionale richiamata dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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