Cassazione Civile, Ordinanza n. 02601/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 15.500 sulla base di un assegno bancario emesso da un terzo e girato al resistente. Il resistente si oppose deducendo che il rapporto tra le parti era in realtà riconducibile a prestiti già interamente restituiti; propose anche domanda riconvenzionale di restituzione di somme versate per evitare l’esecuzione. Il ricorrente sostenne invece che vi fossero ulteriori somme da lui erogate a favore del resistente e di un terzo per l’acquisto di un’azienda commerciale, con sottoscrizione di un conteggio che attestava un debito complessivo maggiore. In appello il ricorrente denunciò: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione dell’art. 1988 c.c.; in Cassazione dedusse poi 2) violazione dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa astensione del consigliere che aveva redatto una precedente decisione resa in altro processo tra le stesse parti; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 395, n. 5, c.p.c. per non avere la Corte d’appello rispettato un giudicato esterno favorevole al ricorrente, formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti relativo a una società di fatto e a crediti analoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull’astensione, perché il giudice indicato non aveva conosciuto la causa in altro grado dello stesso processo, ma aveva solo partecipato a un diverso giudizio; inoltre, non essendo stata proposta istanza di ricusazione, la dedotta violazione dell’obbligo di astensione non era deducibile come nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibili i motivi sul giudicato esterno: la doglianza mirava a censurare il contrasto tra la sentenza impugnata e un’altra decisione passata in giudicato, vizio che, secondo la Corte, non è denunciabile con ricorso per cassazione ma, ricorrendone i presupposti, con revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.; in cassazione è deducibile solo l’erroneo accertamento o interpretazione del giudicato, non la sua mancata considerazione. Nessuna pronuncia sulle spese perché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’obbligo di astensione non ricorre quando il magistrato ha deciso un diverso processo tra le stesse parti, non lo stesso processo in altro grado; in mancanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile come causa di nullità della sentenza.
La violazione del giudicato esterno è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia erroneamente accertato o interpretato il contenuto del giudicato; non quando si contesti la sua mera mancata considerazione.
Il contrasto tra la sentenza impugnata e una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti integra, quando ne ricorrano i presupposti, un vizio da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
Il principio di imparzialità e terzietà del giudice è attuato nel processo civile attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, ritenuti strumenti congrui e non in contrasto con il giusto processo.
art. 6 CEDU
La disciplina interna dell’astensione e della ricusazione è ritenuta compatibile con il parametro convenzionale, che non aggiunge contenuti ulteriori rispetto al principio costituzionale di imparzialità richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La dedotta violazione dell’obbligo di astensione del giudice non determina automaticamente nullità della sentenza se non sia stata proposta tempestiva ricusazione, poiché nel processo civile la garanzia di imparzialità è affidata agli appositi rimedi processuali.
- Il precedente decisorio emesso dallo stesso magistrato in un diverso giudizio tra le stesse parti non integra, di per sé, l’ipotesi di incompatibilità prevista per la conoscenza della causa in altro grado del medesimo processo.
- Il contrasto tra la decisione impugnata e un precedente giudicato esterno non va normalmente fatto valere come motivo di ricorso per cassazione, ma mediante revocazione nei casi previsti dall’art. 395, n. 5, c.p.c.
- In sede di legittimità è censurabile la sola erronea interpretazione o individuazione del giudicato esterno da parte del giudice di merito, non la sua semplice omissione di considerazione.
- Il giudicato esterno può essere fatto valere come limite alla decisione solo se correttamente allegato, accertato e interpretato nei suoi esatti termini oggettivi e soggettivi.
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