Cassazione Civile, Ordinanza n. 40292/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2005 avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione. Il promissario acquirente agiva per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore e la restituzione di quanto complessivamente versato, assumendo di avere corrisposto somme per complessivi 115.000 euro. Il promittente venditore resisteva e, a sua volta, chiedeva la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno da mancato perfezionamento della vendita, quantificato in 69.006,68 euro. Il Tribunale rigettava la domanda principale e riteneva che la mancata esecuzione del preliminare fosse imputabile al promissario acquirente, condannandolo al risarcimento del danno. In appello, il promissario acquirente censurava solo il capo relativo alla mancata restituzione delle somme ricevute dal promittente venditore. La Corte d'appello accoglieva parzialmente il gravame: riteneva provato il versamento di 48.500 euro da parte dell'acquirente e riconosceva il diritto alla restituzione di tale importo; riteneva però provato il danno del venditore solo per 27.000 euro, operava la compensazione tra le rispettive poste e condannava il venditore a restituire la differenza di 21.500 euro. Il ricorso per cassazione del venditore si articolava in quattro motivi: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita mancata considerazione della specifica allegazione e prova delle voci di danno; omesso esame di fatto decisivo per non avere la Corte territoriale considerato la prova di tutte le voci di danno; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di entrambi i gradi; omesso esame di fatto decisivo per difetto di motivazione sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la domanda come azione di risoluzione per inadempimento del preliminare, non come recesso, con la conseguenza che il promittente venditore poteva trattenere quanto ricevuto solo nei limiti del danno effettivamente provato. Ha inoltre rilevato che la valutazione delle prove sul pagamento delle somme e sull'entità del danno accertato rientrava nel merito e non era censurabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca era corretta e comunque rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente sul tema della contestazione specifica delle allegazioni; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la decisione di merito si fondava su una valutazione probatoria non censurabile in cassazione.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso il vizio, trattandosi di apprezzamento di merito.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova sul danno; la Corte ha ritenuto che il venditore dovesse provare il danno effettivamente subito per trattenere le somme ricevute oltre la misura corrispondente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità utilizzata per denunciare violazione di legge nei primi e terzi motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma di legittimità richiamata per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.
Richiamato per censurare il governo delle spese; la Corte ha ribadito che le spese seguono la soccombenza complessiva.
Riguarda la compensazione delle spese; la Corte ha affermato che la valutazione della soccombenza reciproca e la quantificazione delle quote rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto preliminare, se la parte non inadempiente chiede la risoluzione per inadempimento e il risarcimento di ulteriori danni, l'importo ricevuto non può essere incamerato come effetto automatico del recesso, ma può essere trattenuto solo nei limiti del danno effettivamente provato o, al più, come acconto sulla pretesa risarcitoria.
- La domanda di risoluzione per inadempimento del preliminare va distinta dall'esercizio del recesso: la qualificazione della domanda incide sulla funzione delle somme già versate e sul regime della loro restituzione.
- La prova dell'entità del danno e del pagamento delle somme è apprezzamento di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di appello.
- La censura per omesso esame di fatto decisivo non può essere usata per ottenere una rivalutazione complessiva del materiale probatorio, quando la decisione di merito abbia già preso in considerazione gli elementi essenziali della controversia.
- In tema di spese processuali, quando il giudice d'appello riforma solo parzialmente la decisione di primo grado, occorre considerare l'esito complessivo della lite e la soccombenza reciproca; la ripartizione o compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di legge o di motivazione nei casi previsti.
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