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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32951/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La vicenda riguarda una società a responsabilità limitata, costituita nel 2005, posta in liquidazione nel 2007 e dichiarata fallita nel 2013. Due imputati erano stati ritenuti gestori di fatto della società per l'intero periodo di vita dell'impresa; una terza imputata aveva ricoperto formalmente gli incarichi di amministratrice e poi liquidatrice, nonché la posizione di socia unica. Secondo l'accusa, la società sarebbe stata utilizzata per effettuare fittizi acquisti di capi di abbigliamento in favore di altre società riconducibili al medesimo contesto imprenditoriale, con omesso assolvimento degli obblighi IVA, trasferimento del risparmio d'imposta alle altre società e conseguente dissesto della società fallita, il cui passivo era costituito prevalentemente da oneri tributari. Agli imputati era inoltre contestata la sottrazione o distruzione delle scritture contabili, con aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. Il Tribunale aveva dichiarato tutti gli imputati colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, assorbendo un ulteriore reato, e aveva irrogato pene detentive e pene accessorie. La Corte d'appello aveva confermato nel merito la responsabilità, modificando le pene accessorie. Una precedente sentenza della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione, quanto ai due pretesi amministratori di fatto, per la mancata acquisizione e valutazione di documentazione sopravvenuta potenzialmente decisiva sull'inesistenza del gruppo societario e sulla loro qualifica gestoria, e quanto all'amministratrice e liquidatrice per insufficiente approfondimento della sua consapevolezza circa le operazioni illecite e la tenuta delle scritture contabili. Nel nuovo giudizio di rinvio, i due imputati hanno dedotto la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., il vizio di motivazione e il travisamento per omissione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse effettivamente esaminato le prove nuove, le sentenze sopravvenute e le criticità relative alle dichiarazioni testimoniali e all'interrogatorio di un coimputato in procedimento connesso. La terza imputata ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 627, comma 3, in relazione agli artt. 603, comma 2, 238-bis e 546 c.p.p., nonché vizi motivazionali, contestando l'uso della motivazione per relationem e l'insufficiente dimostrazione della propria consapevolezza, che non avrebbe potuto essere desunta dalla sola durata degli incarichi, dalla comparizione davanti al notaio o dalla denuncia ritenuta falsa, anche in ragione della sua asserita scarsa competenza.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi dei due imputati indicati come amministratori di fatto e ha annullato nuovamente la sentenza nei loro confronti, con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che il giudice del rinvio non avesse dato adeguata esecuzione ai principi fissati dalla precedente sentenza rescindente: la motivazione era sommaria quanto alle concrete funzioni gestorie attribuite ai ricorrenti e risultava logicamente contraddittoria perché, pur dichiarando di prescindere dall'esistenza del gruppo societario, continuava a fondare la ricostruzione su una società descritta come centro di una pluralità di società fittizie. Il giudice del rinvio dovrà quindi confrontarsi effettivamente con la documentazione sopravvenuta, chiarire l'incidenza dell'inesistenza del gruppo societario e individuare, sulla base di elementi concreti, le eventuali funzioni di amministrazione di fatto svolte dai due imputati. È stato invece rigettato il ricorso dell'amministratrice e liquidatrice. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem e adeguata la motivazione sulla sua consapevolezza, desunta dalla durata degli incarichi, dalla partecipazione agli adempimenti connessi all'assunzione delle cariche e dalla presentazione di una falsa denuncia relativa alle scritture contabili. Per tale imputata è quindi rimasta ferma la condanna, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nella contestazione quale disposizione sul concorso di persone nel reato.

  • art. 216 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    Richiamato per la contestazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

  • art. 223, commi 1 e 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    Richiamato quale disciplina della bancarotta fraudolenta riferita agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite.

  • art. 2639 c.c.

    La Corte lo individua come disposizione civilistica rilevante per l'estensione delle qualifiche soggettive e per l'accertamento della posizione dell'amministratore di fatto.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Impone al giudice del rinvio di uniformarsi ai principi di diritto e ai punti di decisione stabiliti dalla sentenza di annullamento.

  • art. 603, comma 2, c.p.p.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento del ricorso dell'amministratrice e liquidatrice.

  • art. 238-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione all'acquisizione e alla valutazione di sentenze irrevocabili concernenti altri procedimenti.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Richiamato per i motivi di ricorso concernenti violazione di legge e vizi della motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve dare effettiva e sostanziale esecuzione ai principi di diritto e agli specifici compiti valutativi indicati dalla sentenza di annullamento; non è sufficiente una motivazione meramente apparente o il richiamo formale alla decisione già annullata.
  • La qualifica di amministratore di fatto, rilevante ai fini della responsabilità per reati societari e fallimentari, deve essere accertata sulla base di concreti poteri di gestione o cogestione esercitati in modo continuativo e significativo, desunti dall'inserimento organico del soggetto nell'organizzazione societaria e dall'esercizio di funzioni direttive, amministrative, produttive, contrattuali o disciplinari.
  • La qualifica di amministratore di fatto non può essere desunta soltanto da qualifiche formali, dalla mera rilevanza degli atti compiuti o da indicazioni generiche sulla posizione ricoperta; il giudice deve descrivere le specifiche attività gestorie concretamente svolte e valutarne la pregnanza.
  • Quando il giudice del rinvio dichiara di prescindere dall'esistenza di un gruppo societario, la motivazione deve essere coerente con tale premessa e non può continuare a fondare la responsabilità sulla rappresentazione della società fallita come parte di una pluralità di società fittizie, senza chiarire il ruolo autonomamente svolto nella singola società.
  • La motivazione per relationem è legittima quando richiama un atto legittimo e congruamente motivato, dimostra che il giudice ne ha conosciuto e meditato il contenuto, e l'atto richiamato è conoscibile dall'interessato in tempo utile per esercitare le facoltà di critica e impugnazione.
  • La consapevolezza dell'amministratore o liquidatore rispetto alle operazioni illecite e agli obblighi di conservazione delle scritture contabili può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi fattuali e logici, tra cui la durata dell'incarico, gli adempimenti compiuti per assumerlo e condotte successive incompatibili con l'ignoranza delle vicende societarie; la mera veste formale, tuttavia, non esaurisce di per sé la motivazione sull'elemento soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariReati societariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiConcorso di persone

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