Cassazione Civile, Ordinanza n. 22813/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un laboratorio di analisi cliniche aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda sanitaria locale per il pagamento del saldo di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione. L'azienda aveva proposto opposizione, respinta in primo grado, e poi appello. La Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile il gravame perché l'appellante, pur avendo notificato l'atto di appello via PEC, si era costituita in forma cartacea senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici degli atti notificati e delle ricevute PEC entro l'udienza di prima comparizione. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha denunciato: violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo PEC e sulla produzione delle copie conformi; erronea applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., sostenendo che la sanzione dell'improcedibilità non colpisce la mera irregolarità formale della costituzione tempestiva; violazione degli artt. 121 e 156 c.p.c. per mancato rilievo del raggiungimento dello scopo; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato la mancata contestazione della controparte sulla conformità delle copie; nullità della sentenza per motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza più recente secondo cui, quando l'appello sia notificato via PEC e l'appellante si costituisca tempestivamente depositando in forma cartacea copie degli atti e delle ricevute, l'omesso deposito telematico degli originali o duplicati non comporta improcedibilità ma, al più, un vizio di forma sanabile se lo scopo dell'atto è raggiunto. Ha valorizzato inoltre il fatto che l'appellata non aveva contestato la regolarità della costituzione, indice del controllo effettivamente svolto sulla conformità della documentazione. Per tali ragioni la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
La produzione di copie analogiche conformi degli atti notificati telematicamente può consentire la verifica della regolarità della notificazione e della tempestività della costituzione, senza necessità imprescindibile del deposito telematico degli originali o duplicati.
La disciplina dell'appello non giustifica la declaratoria di improcedibilità per il solo difetto di deposito in forma telematica se la costituzione è comunque tempestiva e lo scopo dell'atto è raggiunto.
L'improcedibilità dell'appello non consegue alla mera inosservanza delle forme di deposito, ove non vi sia un vero difetto di tempestiva costituzione; il vizio, se del caso, è di forma e sanabile.
Va privilegiato il principio di strumentalità delle forme processuali e il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Un vizio formale non comporta invalidità quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
La mancata contestazione della controparte sulla regolarità della costituzione e sulla conformità della documentazione rileva come elemento confermativo della verifica eseguita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È stato dedotto il vizio di motivazione apparente, ma la Corte di cassazione ha risolto la causa valorizzando il principio di diritto sull'effetto del deposito cartaceo di atti notificati via PEC.
art. 111 Cost.
È richiamato a sostegno del canone della motivazione e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 CEDU
È richiamato per il principio di effettività del diritto di accesso al giudice e di difesa, contrario a formalismi inutilmente ostativi.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato per rafforzare la tutela effettiva giurisdizionale e il superamento di vuoti formalismi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non sussistendo i presupposti del rigetto o dell'inammissibilità, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un atto di appello è notificato a mezzo PEC e la parte si costituisce tempestivamente in forma cartacea con copia degli atti notificati e delle ricevute, l'omesso deposito telematico degli originali o duplicati non determina automaticamente l'improcedibilità del gravame.
- In materia processuale deve prevalere la strumentalità delle forme rispetto al formalismo, specie quando il destinatario della notifica è comunque in grado di verificare la conformità della documentazione e lo scopo dell'atto risulta raggiunto.
- La mancata contestazione della controparte circa la regolarità della costituzione e la conformità delle copie può essere valorizzata come indice della verifica effettivamente compiuta sulla documentazione prodotta.
- Il vizio derivante dal deposito in forma non telematica di atti notificati telematicamente, se l'appello è tempestivo, integra al più una nullità sanabile e non una causa di improcedibilità.
- La declaratoria di improcedibilità dell'appello non può essere fondata su un vuoto formalismo che ostacoli l'accesso alla decisione di merito in assenza di un pregiudizio effettivo al contraddittorio.
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