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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28658/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

Una passeggera aveva chiesto il risarcimento, ex Convenzione di Varsavia, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ritardo di sei giorni nella riconsegna del bagaglio dopo un viaggio Hong Kong-Roma. In primo grado la domanda era stata accolta limitatamente al danno non patrimoniale, con condanna della società aerea al pagamento di euro 350,00 e delle spese di lite. In appello, la sentenza di primo grado era stata riformata quanto al danno non patrimoniale, ritenendone insussistenti i presupposti, ma il giudice aveva compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, richiamando anche la difficoltà di individuare in concreto quando il disagio superi la soglia di rilevanza risarcibile. La società aerea ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione sarebbe stata illegittima e che il ragionamento del giudice di merito non integrerebbe un valido giusto motivo; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione, assumendo che la motivazione sulla compensazione fosse meramente assertiva e non consentisse il controllo di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la condanna alle spese si fonda sul principio di soccombenza, ma la compensazione per giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il sindacato di legittimità è limitato a verificare che la parte vittoriosa non sia stata illegittimamente gravata delle spese e che la motivazione della compensazione non sia illogica o erronea. Nel caso concreto, la motivazione è stata reputata esistente e non illogica, perché il giudice di merito aveva valorizzato sia l’accertata responsabilità della società aerea per inadempimento, sia la difficoltà di prova del danno non patrimoniale da ritardata restituzione del bagaglio. Non sono state liquidate le spese del giudizio di cassazione, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza regola la condanna alle spese processuali, che non possono gravare sulla parte interamente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese per giusti motivi, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito e richiedendo una motivazione non illogica o erronea.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è veicolo della censura di violazione di legge relativa al regolamento delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo è veicolo della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione secondo il rito semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    evocato come parametro di sinteticità della motivazione, richiamato in modo analogico dalla Corte.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati per escludere che la compensazione delle spese abbia determinato un esito contrario ai principi di proporzionalità e di giusto processo.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa, ma lascia al giudice di merito un margine discrezionale nella compensazione nei casi consentiti dalla legge.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se mancante, illogica o fondata su ragioni erronee; non è invece sindacabile la mera opportunità della scelta compiuta dal giudice di merito.
  • La difficoltà concreta di accertare il superamento della soglia di risarcibilità di un disagio può costituire ragione idonea a sorreggere la compensazione delle spese, specie quando la controversia presenti un accertamento di responsabilità ma esiti sfavorevoli sulla prova del danno non patrimoniale.
  • Il controllo di legittimità sulla regolazione delle spese ha natura limitata e non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito con quella della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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