Cassazione Civile, Ordinanza n. 21557/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore cessionario del credito della banca originaria per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la compravendita di un complesso edilizio stipulata tra due soggetti che erano anche garanti personali delle obbligazioni sociali della società debitrice e la società da essi costituita. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che il credito fosse anteriore all'atto dispositivo, perché sorto con le fideiussioni e comunque con la diffida e revoca degli affidamenti del 30 novembre 2009, dunque senza necessità di provare la dolosa preordinazione. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo sufficiente, trattandosi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, la scientia damni, e ponendo a carico dei convenuti la prova che l'atto non fosse idoneo a rendere più difficile il soddisfacimento del credito. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione di legge perché il credito sarebbe sorto solo con il decreto ingiuntivo del 2013 e quindi, essendo la compravendita anteriore al decreto, il creditore avrebbe dovuto provare la preordinazione fraudolenta dell'atto; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per erronea ricostruzione dei presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria, anche alla luce del pagamento del prezzo con un mutuo fondiario ottenuto dalla società acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi, esaminati congiuntamente, mirassero in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Inoltre ha osservato che la censura non aggrediva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo in quanto sorto con le fideiussioni; i ricorrenti si erano invece limitati a sostenere che il credito fosse sorto solo con il decreto ingiuntivo. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nell'azione revocatoria ordinaria, la Corte ribadisce che, se l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito e a titolo oneroso, rileva la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, mentre la controversia sui presupposti fattuali va accertata dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza sulla motivazione apparente è stata ritenuta non decisiva perché le censure dei ricorrenti, in sostanza, tendevano a un riesame del merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute decisive e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito.
- La censura di motivazione apparente o di violazione di legge è inammissibile quando, dietro la formale deduzione del vizio, miri a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la corretta individuazione del momento di insorgenza del credito è decisiva per stabilire se sia necessaria la prova della dolosa preordinazione dell'atto o sia sufficiente la sola scientia damni.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una motivazione diversa o una ricostruzione fattuale non decisiva, è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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