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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22454/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova del 26/02/2025 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere o, in via subordinata, la sostituzione con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione: mancata valutazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari per il decorso del tempo e per lo smantellamento dell'organizzazione, errata valutazione delle pregresse condanne (contestata la qualificazione di recidiva reiterata) e mancata considerazione degli elementi favorevoli quali le attenuanti riconosciute in sentenza e il consenso al controllo a distanza ex art. 275-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Genova avesse adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari: sussiste la presunzione relativa di attualità della custodia in carcere per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990 salvo prova contraria; il mero decorso del tempo non è sufficiente a dimostrare la cessazione del pericolo di reiterazione, soprattutto dopo la condanna in primo grado a 8 anni e 8 mesi. Lo smantellamento parziale dell'associazione e le misure adottate verso altri coimputati non incidono automaticamente sulla posizione personale di Gerbi, la cui prognosi criminologica è stata ancorata alla sua intensa biografia criminale anche con condanne estinte. È stata segnalata l'inidoneità degli arresti domiciliari, posto che l'attività delittuosa risultava organizzata anche tra le mura domestiche. Il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola la disciplina dell'appello in materia cautelare; citato come base procedurale per l'ordinanza impugnata dal Tribunale di Genova

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (ex artt. 73 e 80 comma 2 citati)

    Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti: la commissione di tali reati giustifica la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, rafforzando l'adeguatezza della custodia in carcere salvo prova contraria

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione, per talune ipotesi, dell'attualità delle esigenze cautelari e impone che chi chiede la revoca o sostituzione dimostri la prova contraria; la Corte ha richiamato il comma 3 sul regime probatorio

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Regola il controllo a distanza; il suo utilizzo da parte del ricorrente è stato considerato elemento non decisivo rispetto alla valutazione complessiva del pericolo di reiterazione

  • art. 292 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Rilevanza del 'tempo silente' nella valutazione delle esigenze cautelari in sede di adozione della misura: ma per revoca/sostituzione conta il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Distinzione tra tempi rilevanti per l'adozione della misura e per la sua revoca/sostituzione; la Corte ricorda che per revoca conta il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principi di valutazione del pericolo di reiterazione; la Corte sottolinea l'autonomia della posizione processuale dei coindagati e la necessità di valutare la personalità e il contributo effettivo del singolo

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Disciplina della recidiva reiterata/specifica; la Corte ha precisato che la prognosi può fondarsi sulla biografia criminale anche quando alcune condanne siano estinte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha imposto il pagamento di €3.000,00 per responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive trasmissioni di atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali; applicato alla fine del provvedimento

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine ai criteri per l'irrogazione delle somme alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Per i reati in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/90) opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari favorevole alla custodia in carcere; chi chiede la revoca o la sostituzione deve fornire prova contraria specifica e convincente
  • Il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari: il tempo rileva solo se accompagnato da altri elementi concreti che mostrino un mutamento del quadro complessivo
  • La posizione processuale dei coimputati è autonoma: l'applicazione o la sostituzione di misure cautelari ad altri non impone automaticamente l'analoga misura per il singolo; occorre valutare il contributo concreto, la personalità e le condizioni del singolo individuo
  • Condanne pregresse, anche estinte formalmente, possono essere considerate nella prognosi di pericolosità e nella valutazione del rischio di reiterazione, perché rilevanti ai fini della biografia criminale
  • Per richiedere gli arresti domiciliari in alternativa al carcere bisogna dimostrare la concreta idoneità di tale misura a impedire la reiterazione: se l'attività delittuosa è stata organizzata anche all'interno dell'abitazione, i domiciliari possono risultare inidonei
  • In impugnazioni cautelari è necessario indicare elementi nuovi o valutazioni concrete che giustifichino la revisione del giudizio precedente; censure generiche o formule apodittiche sono insufficienti e possono rendere il ricorso inammissibile
  • Nella valutazione della revoca/sostituzione la Corte considera rilevante il momento dell'esecuzione della misura più che la data dei fatti (distinzione tra 'tempo silente' e tempo dalla esecuzione della misura)

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