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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08424/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto la banca originaria per ottenere la rideterminazione del saldo di due conti correnti e di un contratto di mutuo fondiario, assumendo la nullità di alcune clausole e chiedendo la ripetizione di quanto indebitamente versato. Dopo il rigetto in primo grado, aveva proposto appello nei confronti dell'istituto che riteneva subentrato alla banca in liquidazione coatta amministrativa. La Corte d'appello ha però ritenuto che i rapporti dedotti in causa non rientrassero tra quelli trasferiti alla banca cessionaria in forza del decreto-legge n. 99 del 2017 e del contratto di cessione del 26 giugno 2017, valorizzando una clausola che escludeva i crediti deteriorati. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della disciplina normativa della cessione, sostenendo che il contratto avesse incluso tra le passività i contenziosi civili e che fossero esclusi solo i contenziosi non ancora pendenti. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori violazioni di norme processuali e sostanziali, oltre a vizio motivazionale, ma muovendo censure di merito sui rapporti bancari che la Corte d'appello non aveva esaminato per difetto di legittimazione della banca convenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse effettivamente la ratio decidendi, perché si limitava a contrapporre una diversa interpretazione della clausola contrattuale a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare puntualmente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. Ha inoltre ribadito che il controllo di legittimità sull'interpretazione del contratto non consente una nuova valutazione del testo negoziale, ma solo la verifica del rispetto delle regole legali di interpretazione e della coerenza logica della motivazione. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché riguardava profili di merito dei rapporti bancari, estranei all'ambito deciso dalla Corte territoriale, che aveva escluso la legittimazione passiva della banca subentrata. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro dei motivi, ma la Corte non svolge una specifica elaborazione autonoma su questa disposizione oltre a ribadire i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; non viene sviluppata una autonoma ratio applicativa nel provvedimento.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; non costituisce il fulcro della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; la Corte non ne fa applicazione decisiva nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che, per denunciare errore ermeneutico, il ricorrente deve specificare i canoni interpretativi asseritamente violati e il modo della violazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla interpretazione del contratto; la Corte afferma che la censura non può tradursi in una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nei motivi; non assume un ruolo autonomo nella decisione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; non è centrale nella ratio decidendi.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; non è centrale nella ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; non è centrale nella ratio decidendi.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nei motivi; non è oggetto di specifica statuizione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nei motivi in relazione alla dedotta nullità di clausole, ma la Cassazione non entra nel merito delle nullità lamentate.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato nei motivi; non è oggetto di specifica decisione.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato nei motivi; non è oggetto di specifica decisione.

  • art. 117 TUB

    Richiamato nei motivi; non è sviluppato dalla Corte, poiché il ricorso è deciso su profili processuali di ammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma sul mezzo di impugnazione; la Corte qualifica i motivi come inammissibili perché non rispettano i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 3 d.l. n. 99 del 2017

    È la base normativa esaminata dalla Corte territoriale per verificare la cessione dei rapporti dalla banca in liquidazione alla cessionaria.

  • d.l. n. 99 del 2017 convertito in L. n. 121 del 2017

    Richiamato come disciplina della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e della cessione dei rapporti all'istituto subentrante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sull'interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile solo se denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito e indica il punto preciso della deviazione; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del contenuto del contratto, perché l'interpretazione del negozio, quando sia una delle interpretazioni plausibili, appartiene al giudice di merito.
  • Se la sentenza impugnata fonda la decisione su una determinata qualificazione del rapporto o su una clausola di esclusione dal perimetro della cessione, il ricorso deve misurarsi con quella specifica ratio decidendi; censure che prescindano da essa sono inammissibili.
  • Le doglianze di merito relative a rapporti o clausole non esaminati dalla sentenza impugnata non possono essere veicolate validamente in cassazione come violazioni di legge o vizi motivazionali, se la decisione di merito si è arrestata per difetto di legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieContratto di mutuoConto correnteImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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