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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03603/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando al contribuente di essere socio e amministratore occulto di una ditta individuale asseritamente utilizzata come interposto fittizio in una frode carosello. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, senza successo in primo e secondo grado. In cassazione ha proposto tre motivi: primo, ha denunciato la nullità o inesistenza della notificazione del processo verbale di constatazione per mancanza della sottoscrizione del messo notificatore nella copia ricevuta; secondo, ha contestato la valutazione di invalidità della dichiarazione integrativa presentata dal titolare formale della ditta, sostenendo che fosse stata depositata tempestivamente; terzo, ha dedotto che l'amministrazione avrebbe preteso due volte il medesimo tributo dal titolare formale e da lui, e che, essendo stato qualificato come socio o amministratore occulto, si sarebbe dovuto applicare il litisconsorzio necessario con il titolare formale dell'impresa, eccezione che assume non esaminata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per tutti e tre i motivi, la commistione tra censure di violazione di legge e vizi motivazionali formulate in modo non specifico; ha inoltre osservato che la deduzione di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. era formulata con una censura non più ammissibile nella versione applicabile. Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto infondati i motivi: la mancata riproduzione della relata nella copia notificata non integra inesistenza della notifica ma, al più, mera irregolarità, se l'originale attesta correttamente la notificazione; la dichiarazione integrativa non è utilizzabile dopo l'inizio delle attività di accertamento o comunque dopo la conoscenza formale delle verifiche; la doglianza sul litisconsorzio e sulla duplicazione della pretesa non è stata scrutinata nel merito perché assorbita dall'inammissibilità del motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la censura non può cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione sulla medesima questione; il riferimento al previgente vizio motivazionale è comunque non utilizzabile secondo il testo applicabile.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza sulla notificazione del PVC.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come parametro della doglianza sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 110 d.P.R. n. 1229 del 1959

    richiamato come parametro della doglianza sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dal ricorrente a sostegno della validità della dichiarazione integrativa; la Corte non ne ricava una regola favorevole alla tesi difensiva.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

    la dichiarazione integrativa non è ammissibile dopo la contestazione della violazione o dopo verifiche, accessi, ispezioni o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il c.d. doppio contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la mescolanza indistinta di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. sulla stessa questione, perché la Corte di legittimità non può essere chiamata a ricostruire d'ufficio il contenuto giuridico delle doglianze.
  • La mancata riproduzione della relata di notifica nella copia consegnata al destinatario non determina, di per sé, l'inesistenza della notificazione quando l'originale attesti regolarmente l'avvenuta notifica e non vi siano contestazioni sulla sua esecuzione; in tale ipotesi la difformità integra al più una mera irregolarità.
  • La dichiarazione integrativa dei redditi non può essere validamente presentata quando il contribuente abbia già avuto formale conoscenza di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività di accertamento, poiché altrimenti essa si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni.
  • La censura sulla pretesa duplicazione del tributo o sull'omesso litisconsorzio necessario deve essere proposta in modo specifico e autosufficiente; in difetto, il motivo è inammissibile senza che la Corte debba esaminarne il merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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