Cassazione Penale, Sentenza n. 22118/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., deducendo violazione di legge (artt. 81 c.p. e 442 c.p.p.) e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Tribunale aveva applicato l'aumento per la continuazione relativo al reato satellite senza avere tenuto conto della riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p. in favore di chi è giudicato con il rito abbreviato, e senza specificare in motivazione di aver considerato tale riduzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non indicava, neppure implicitamente, di aver applicato la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. al trattamento sanzionatorio del reato satellite celebrato con rito abbreviato. Annullando senza rinvio la parte relativa all'entità della pena, la Corte ha operato direttamente la riduzione (ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.), diminuendo di un terzo l'aumento applicato al reato satellite: il trattamento del satellite passa da 6 mesi di reclusione e euro 200 di multa a 4 mesi di reclusione e euro 133 di multa. Sommate alla pena per il reato principale (1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 400 di multa), la pena complessiva è stata rideterminata in 1 anno e 8 mesi di reclusione e euro 533 di multa
Norme richiamate
Disciplina l'aumento per la continuazione tra reati; la Corte ha considerato che l'aumento applicato al reato satellite rientra nel campo di applicazione della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. se il processo per il satellite è stato celebrato con rito abbreviato
Prevede la riduzione della pena in caso di giudizio abbreviato; la Corte conferma che tale riduzione si applica anche all'incremento disposto per la continuazione relativo al reato satellite e che la misura della riduzione è aritmeticamente predeterminata (non richiede motivazione sul quantum)
Norma richiamata nell'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; riguarda le funzioni del giudice dell'esecuzione e l'esame delle istanze attinenti all'esecuzione
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento al reato satellite contestato (reato relativo alla normativa sugli stupefacenti); la norma è indicata ai fini della qualificazione del reato satellite per il calcolo della pena
Articolo relativo al reato principale (ricettazione) per il quale era stata irrogata la pena base che è stata mantenuta e sommata alla rideterminazione del satellite
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, previa annullamento senza rinvio, di provvedere direttamente alla riforma della statuizione; la Corte lo ha utilizzato per determinare direttamente la riduzione della pena del reato satellite
Massime di principio
- Se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento per continuazione relativo a quel reato è soggetto alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.; il giudice deve esplicitare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione
- La riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. è aritmeticamente predeterminata e non richiede una motivazione sul "quantum"; tuttavia il giudice che costruisce la pena deve indicare di averla applicata, altrimenti la decisione può essere annullata
- In caso di omissione motivazionale su questo punto, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., operare direttamente la riduzione ed il ricalcolo della pena complessiva
- Nella determinazione della pena complessiva vanno sommati i residui delle singole voci (pena principale + aumento per continuazione già eventualmente ridotto), curando anche la rideterminazione delle sanzioni pecuniarie secondo i rapporti aritmetici applicati
- Per il difensore: è essenziale contestare l'omessa considerazione dell'art. 442 c.p.p. quando il reato satellite sia stato giudicato con rito abbreviato e chiedere espressamente che il giudice indichi in motivazione l'applicazione della riduzione, o, in sede di impugnazione, chiedere la rideterminazione della pena
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