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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22623/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di conferma della confisca di prevenzione disposta nei confronti di Cordaro Giovanni. I ricorrenti contestano l'applicazione dell'art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011: sostengono che i giudici del merito avrebbero valutato come attività delittuose anche comportamenti penalmente irrilevanti, avrebbero valorizzato fatti già definiti con assoluzione o archiviazione e avrebbero inciso indebitamente su vicende (tra cui un patteggiamento per detenzione di modica quantità di stupefacente) che non produrrebbero reddito illecito

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di D'Antoni Maria perché il difensore non era munito di procura speciale per il giudizio di cassazione (procura rilasciata solo per il grado di merito). Per Cordaro Giovanni il ricorso è stato rigettato: il giudice ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale secondo cui, nel procedimento di prevenzione, possono essere valutati anche elementi provenienti da procedimenti penali non culminati in condanna quando tali elementi costituiscono indizi idonei a dimostrare la vicinanza dell'interessato all'ambiente mafioso e la percezione di redditi illeciti. La Corte ha ritenuto fondate le risultanze relative a captazioni, patteggiamento per spaccio (con sequestro di contanti) e dichiarazioni di collaboratori, utili a sostenere la pericolosità soggettiva ai fini della confisca di prevenzione. Dispositivi: inammissibile il ricorso di D'Antoni (condanna alle spese e a €3.000 alla cassa delle ammende); rigettato il ricorso di Cordaro (condanna alle spese processuali).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011

    La Corte ha interpretato la lett. b) nel senso che l'inquadramento nella corrispondente categoria di pericolosità può fondarsi su elementi di fatto indicativi di comportamenti produttivi di proventi illeciti anche in assenza di una condanna penale preventiva; il giudizio di prevenzione ha autonomia valutativa rispetto al giudizio penale

  • codice di procedura penale

    Applicato per affermare che il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misura di prevenzione; la mancanza di tale procura rende il ricorso inammissibile

  • codice di procedura civile

    art. 182, comma secondo c.p.c.

    La norma sulla regolarizzazione della rappresentanza non trova applicazione nel caso di ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata dai ricorrenti come limite all'utilizzo di elementi penalmente irrilevanti per l'inquadramento di cui all'art. 1 lett. b); la Corte di legittimità ha però ritenuto che, alla luce dell'autonomia del giudizio di prevenzione, gli elementi provenienti da processi conclusi con assoluzione possono essere valutati se idonei a costituire indizi di pericolosità

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di beni assoggettati a confisca di prevenzione può impugnare solo l'effettiva titolarità/proprietà; non ha interesse a contestare la condizione di pericolosità del proposto salvo procura speciale e specifica legittimazione
  • Per proporre ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione il difensore del terzo deve essere munito di procura speciale; la mancanza è causa di inammissibilità e non è sanabile con l'art. 182 c.p.c.
  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: possono essere valorizzati elementi emersi in procedimenti penali, anche se conclusi con assoluzione o archiviazione, quando tali elementi costituiscono indizi rilevanti di pericolosità ai fini della confisca
  • Le valutazioni sul punto di pericolosità devono comunque essere motivate: se si utilizza materiale proveniente da assoluzioni, il giudice di prevenzione deve spiegare perché tali elementi, pur non sufficienti per una condanna penale, risultano utili per sostenere la pericolosità
  • Un patteggiamento o sequestri di cospicue somme in occasione di reati collegati allo spaccio possono essere utilizzati nel giudizio di prevenzione per dimostrare che un soggetto si sostiene con proventi illeciti, salvo che non sia provato il contrario
  • Nelle impugnazioni è essenziale indicare in modo specifico quali procedimenti e quali esiti (archiviazione, assoluzione, proscioglimento) si ritengono erroneamente valutati dalla Corte di merito e perché, altrimenti le censure risultano generiche e inammissibili

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