Cassazione Penale, Ordinanza n. 39866/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio limitato alla sola recidiva dopo un precedente annullamento parziale, aveva confermato la condanna di primo grado per violazione della legge sul diritto d'autore e ricettazione. Ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere escluso la recidiva, assumendo la mancanza di un concreto giudizio di maggiore pericolosità sociale. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo precluso dal giudicato formatosi sull'affermazione di responsabilità, già definitivamente accertata nel precedente giudizio rescindente limitato alla sola recidiva; in tale situazione, la sopravvenuta prescrizione non può essere dichiarata dal giudice del rinvio. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la recidiva valorizzando i 22 precedenti penali omogenei, la loro natura e la personalità dell'imputato, in coerenza con i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 171, commi 1 e 2, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633
Norma incriminatrice posta a base della condanna, riferita alla tutela del diritto d'autore.
Norma incriminatrice posta a base della condanna per ricettazione.
Invocato dal ricorrente per ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ma ritenuto non applicabile in presenza di giudicato sull'affermazione di responsabilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa quale ragione ostativa all'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Richiamata per affermare che la recidiva richiede una verifica concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'imputato, non un mero riscontro formale dei precedenti.
Corte cost. sent. n. 185 del 2015
Richiamata per confermare la discrezionalità del giudice nell'applicazione dell'aumento di pena per recidiva, con obbligo di adeguata motivazione.
Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Zinfollino
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di annullamento parziale e giudicato sulla responsabilità, la prescrizione sopravvenuta non può essere dichiarata dal giudice del rinvio.
Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Catanese
Richiamata a sostegno dello stesso principio sul limite del giudicato progressivo rispetto alla prescrizione sopravvenuta.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Richiamata sul requisito del contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e sul dovere di confrontarsi con la decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Richiamata, per analogia, sul contenuto dei motivi di appello, ritenuta applicabile anche al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza è annullata con rinvio solo su una circostanza aggravante o su un punto limitato della decisione, il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce al giudice del rinvio di rilevare la prescrizione sopravvenuta del reato.
- La deduzione di prescrizione in cassazione non è ammissibile se contrasta con un giudicato progressivo già formatosi sulla responsabilità, residuando al giudice del rinvio solo il thema decidendum delimitato dall'annullamento parziale.
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla sola base dei precedenti penali: il giudice deve svolgere una valutazione concreta della maggiore capacità a delinquere, della natura e omogeneità dei precedenti, della distanza temporale e degli altri indicatori di personalità rilevanti.
- L'aumento di pena per recidiva rientra nella discrezionalità del giudice, ma richiede motivazione specifica che renda conto del nesso tra i precedenti e la nuova condotta criminosa.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: è necessario un confronto critico con la motivazione impugnata e la deduzione di reali vizi di legittimità.
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